Esposizione all’uranio impoverito: onere probatorio rimodulato e presunzione di nesso causale (TAR Liguria n. 248 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie ad eziologia incerta o multifattoriale contratte da personale militare esposto a uranio impoverito, l’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare e gli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010 hanno rimodulato gli oneri probatori, esonerando il militare dalla prova del nesso causale tra condizioni del servizio e patologia. Il militare deve dimostrare di aver svolto il servizio nei luoghi tipizzati dalla norma, in particolari condizioni ambientali o operative che abbiano aumentato il rischio di malattia, e che la patologia sia tumorale ed espressiva di tale rischio. Fornita tale prova, opera la presunzione iuris tantum del rischio professionale specifico, con onere dell’Amministrazione di fornire la prova contraria, che non può consistere nella mera assenza di studi scientifici che dimostrino la correlazione causale.
Il Fatto
Gli eredi di un militare dell’Esercito italiano, deceduto a causa di una patologia tumorale, impugnavano il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia e il decreto che, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, aveva escluso tale dipendenza. Il militare aveva prestato servizio in numerose missioni all’estero, tra cui Bosnia e Afghanistan, in contesti caratterizzati da esposizione a munizionamento all’uranio impoverito. Il Comitato aveva negato la dipendenza, ritenendo che le prestazioni lavorative non fossero associabili causalmente alla patologia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 1907 del Codice dell’ordinamento militare, come modificato dall’art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 228/2010, che ha ampliato la platea dei beneficiari, e l’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare, che disciplina il riconoscimento della causa di servizio per le infermità contratte in occasione di missioni all’estero per particolari condizioni ambientali o operative.
La pronuncia applica i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 12, 13, 14 e 15 del 2025: per le patologie ad eziologia incerta insorte in militari esposti a uranio impoverito, gli oneri probatori sono stati rimodulati, esonerando il militare dalla probatio diabolica del nesso causale. Il militare deve solo dimostrare di aver svolto servizio nei luoghi tipizzati, in condizioni che abbiano aumentato il rischio, e che la patologia sia tumorale.
Dai rapporti informativi dei superiori gerarchici, la Corte rileva che il militare aveva effettuato costanti attività esterne, anche in zone colpite da munizionamento all’uranio impoverito, e aveva frequentato depositi di munizioni, luoghi espressamente menzionati come fonte di rischio specifico dall’art. 603 del COM. La stessa Amministrazione aveva quindi riconosciuto l’esposizione ai rischi contemplati dalla normativa speciale. La presunzione di nesso causale opera pertanto, con onere della prova contraria a carico dell’Amministrazione.
Il Collegio accoglie il ricorso e annulla gli atti gravati, disponendo che l’Amministrazione si conformi ai principi espressi nella decisione. Dichiara invece inammissibili le domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di condanna al pagamento dell’equo indennizzo, in quanto non ravvisabile una posizione di diritto soggettivo ma un interesse legittimo. Accoglie infine l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni sconvenienti contenute nella memoria di replica dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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