Accesso alla Carta docente riconosciuto in ottemperanza oltre il triennio di maturazione (TAR Lazio n. 11262 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, qualora l’ente resistente, costituitosi solo formalmente, non fornisca chiarimenti o indicazioni utili a comprovare l’avvenuta ottemperanza. L’accertamento dell’inadempimento, alla luce dei principi in materia di onere della prova tra debitore e creditore, legittima l’ordine di esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo, né subordinarne l’esecuzione a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. La mancata previsione delle penalità di mora non preclude la loro richiesta in un successivo giudizio in caso di protratta inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3144/2025, passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione alla statuizione e a provvedere al pagamento dell’importo nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese legali. Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla predetta statuizione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inerzia del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione ed era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha, altresì, affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero si era costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni in merito alla corretta esecuzione della sentenza. Di fronte all’allegato inadempimento e alla mancata prova dell’avvenuta ottemperanza, la pretesa della ricorrente ha trovato accoglimento, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Quanto al contenuto della statuizione, il Tribunale ha precisato che il diritto riconosciuto dalla sentenza non è sindacabile in sede di ottemperanza, non potendo essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa. Per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Il Collegio ha, infine, ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo l’eventuale richiesta a un successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza. Ha, altresì, disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, rilevando una situazione di criticità dovuta alla persistente inerzia dell’Amministrazione nell’adempimento degli obblighi concernenti il bonus docente. Le spese di lite sono state liquidate e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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