Improcedibilità del ricorso per carenza di interesse dopo nuova prova orale (TAR Piemonte n. 298 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli esiti di una prova orale concorsuale e gli atti della procedura diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di ammissione con riserva, l’Amministrazione riconvoca il candidato e questi, all’esito della nuova prova, non consegue comunque il punteggio minimo di idoneità. L’utilità sostanziale perseguita con l’impugnazione, che consiste nella possibilità di conseguire il posto, viene meno per effetto del nuovo provvedimento sfavorevole, sprovvisto di effetti satisfattivi. La valutazione dell’interesse a ricorrere si compie al momento della decisione, con la conseguenza che la sua caducazione determina la definizione del giudizio in rito. Le spese di lite possono essere compensate quando la controversia presenti peculiari connotazioni e venga definita per ragioni processuali, senza accertamento nel merito dei vizi dedotti.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione per titoli ed esami bandita da un’Autorità amministrativa indipendente per il reclutamento di personale nell’area dei funzionari, concorrendo per un profilo giuridico. Superata la prova scritta con il punteggio di 36, ha sostenuto la prova orale, conseguendo il punteggio di 26, insufficiente rispetto al minimo richiesto. Di qui l’esclusione e l’impugnazione degli esiti della prova orale, dei verbali della Commissione e del documento recante i sub-criteri di valutazione, con contestuale proposizione di motivi aggiunti avverso la valutazione dei titoli.
Con ordinanza n. 540 del 12 novembre 2025, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alla ripetizione della prova orale. In esecuzione di tale pronuncia la Commissione ha riconvocato il candidato; all’esito della nuova prova il punteggio conseguito è stato nuovamente di 26, non sufficiente per l’idoneità.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio attiene all’incidenza dell’esecuzione della misura cautelare sull’interesse a ricorrere. Il giudizio di insufficienza della prova orale e la conseguente esclusione erano stati impugnati con censure concernenti la determinazione dei sub-criteri di valutazione e le modalità di estrazione dei quesiti, ipotizzandosi un autovincolo della Commissione al criterio della scelta tra più quesiti disponibili.
In sede cautelare il TAR aveva ritenuto sussistente il fumus boni iuris, osservando che, pur non essendo direttamente applicabile l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 in ragione dell’autonomia organizzativa riconosciuta all’Amministrazione, il criterio individuato dalla Commissione pareva integrare un autovincolo alla procedura di estrazione a sorte delle domande. Era stata quindi disposta l’ammissione con riserva a una nuova prova orale, da svolgersi anche innanzi alla medesima Commissione.
In ottemperanza, la Commissione ha predisposto i quesiti in numero congruo, formando un numero di buste superiore a quello dei candidati ammessi, e ha proceduto all’esame. Il ricorrente ha nuovamente riportato il punteggio di 26, non idoneo. Il nuovo provvedimento non ha arrecato alcun effetto satisfattivo della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Il Collegio ha pertanto rilevato che, venuta meno l’utilità concreta perseguita, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dalla Difesa erariale nella memoria del 21 gennaio 2026 e riconosciuto dal ricorrente con la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 9 febbraio 2026.
La definizione in rito, unita alle peculiarità della vicenda, ha giustificato la compensazione delle spese di lite, senza che il Collegio procedesse all’esame nel merito dei vizi dedotti.
Nota della Redazione
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