Divieto di detenzione armi ostativo al rilascio del porto di fucile (TAR Piemonte n. 299 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, la sussistenza di un divieto di detenzione armi adottato dal Prefetto e ancora efficace integra un presupposto ostativo che il Questore non può autonomamente rivalutare. La verifica dei presupposti per il mantenimento del divieto è riservata al Prefetto, sicché il Questore che riscontri l’esistenza di un titolo interdittivo in corso di validità non può che trarne le doverose conseguenze, adottando un provvedimento di diniego. Ne deriva che il rigetto della domanda di licenza costituisce atto sostanzialmente vincolato, rispetto al quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo l’unica istruttoria possibile quella di prendere atto dei precedenti atti di interdizione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato detentore di armi e titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo dal 1997 al 2019. In tale anno diveniva destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi e, nel gennaio 2020, gli veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; il ricorso gerarchico proposto avverso tale revoca era respinto.
Nelle more, già nel 2020, il procedimento penale che aveva dato luogo ai provvedimenti interdittivi veniva archiviato. Il ricorrente presentava quindi nuova domanda di licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, respinta dal Questore con il provvedimento impugnato. Proponeva ricorso deducendo violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10 bis del T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso muovendo da un dato pacifico: il ricorrente è stato nell’ordine destinatario di un divieto di detenzione armi del 22.11.2019, ad oggi efficace, e di una revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo del 20.1.2020, oggetto di ricorso gerarchico respinto. Alla luce di tali circostanze le censure dedotte risultano infondate.
Il Collegio ha rilevato che l’odierno ricorrente è gravato da un divieto di detenzione armi ancora efficace e che tale titolo è, come evidenziato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, ex se ostativo al rilascio di un porto d’armi. Buona parte del ricorso era dedicata a contestare il divieto di detenzione armi o a sostenerne la non aderenza all’attuale condizione del ricorrente.
La questione è però mal posta. Il Questore non è l’autorità competente per un’eventuale rivalutazione dei presupposti per il mantenimento del divieto di detenzione armi, essendo tale valutazione intestata al Prefetto. Ne consegue che, nel valutare una richiesta di rilascio di licenza di porto di fucile, l’amministrazione che riscontri la presenza di un divieto di detenzione armi non può che trarne le doverose conseguenze ostative.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione, che ha omesso la partecipazione procedimentale a fronte di un atto sostanzialmente vincolato per il Questore. L’unica istruttoria possibile era quella di prendere atto dei precedenti ed efficaci atti di interdizione adottati nei confronti del ricorrente.
Il Collegio ha infine precisato che la rivalutazione della posizione del ricorrente in relazione alla detenzione di armi potrebbe e dovrebbe essere sollecitata nelle sedi competenti e avrebbe dovuto essere attivata prima di richiedere una nuova licenza di porto d’armi, non compatibile con lo stato degli atti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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