Ottemperanza con istruttoria per chiarimenti su inerzia dell’Amministrazione (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, ordinanza n. 64 dell’11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’avvenuta esecuzione del giudicato costituisce presupposto indefettibile per la definizione del giudizio. Quando dagli atti di causa emergano risultanze contraddittorie circa l’ottemperanza realizzata in corso di causa, il giudice amministrativo è tenuto a disporre incombenti istruttori, ordinando all’Amministrazione di depositare una nota di chiarimenti circostanziata e documentata. Tale incombente assolve alla funzione di verificare la persistenza dell’inerzia dedotta dal ricorrente, prima di valutare l’eventuale nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Pescara n. 387 dell’11 luglio 2024, proponeva ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente mancata esecuzione del giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio. La vicenda traeva origine dall’asserita mancata esecuzione della pronuncia favorevole alla ricorrente, che aveva accertato il diritto della stessa nei confronti dell’Amministrazione scolastica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha rilevato che dagli stessi emergevano risultanze contraddittorie in ordine all’avvenuta ottemperanza della sentenza in epigrafe nel corso del giudizio. Tale circostanza impediva di definire il giudizio senza un preventivo approfondimento istruttorio.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto necessario disporre incombenti istruttori, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito — Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di depositare una nota di chiarimenti circostanziata e documentata su quanto segnalato, nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza. La misura è funzionale ad accertare se l’Amministrazione abbia effettivamente dato esecuzione al giudicato, così da valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale nomina del commissario ad acta.
L’ordinanza ha, inoltre, fissato la camera di consiglio del 23 aprile 2026 per il seguito della trattazione, disponendo il deposito presso la Segreteria del Tribunale e la comunicazione alle parti. La decisione si caratterizza per la natura d’ufficio dell’intervento istruttorio, che prescinde da un’istanza di parte e mira a garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale.
Nota della Redazione
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