Accolti i gravami, invalide le offerte e annullata l’aggiudicazione (TAR Lazio n. 10156 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorsi reciprocamente escludenti, l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale non può determinare l’improcedibilità di quello principale, atteso che il ricorrente principale, anche ove risulti escluso, conserva un interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara. L’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, che disciplina la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione, non incide sui poteri generali di autotutela conseguenti ad un eventuale annullamento giurisdizionale delle offerte. Costituisce offerta parziale, soggetta ad esclusione, quella che propone un prodotto non equivalente a quello richiesto dalla lex specialis, come un preparato alimentare a base di grassi vegetali in luogo di un formaggio o della panna, ovvero un alimento privo delle specifiche caratteristiche (es. P.A.T.) richieste dal capitolato.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari alla Marina Militare, la società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione del lotto, deducendo la non conformità delle schede tecniche e dei prodotti offerti dall’aggiudicataria. La controinteressata, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, eccependo l’illegittima mancata esclusione della ricorrente principale dalla gara. Entrambe le parti chiedevano l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione dell’altra.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata impugnazione dei verbali di gara, rilevando che la carica lesiva si concentra nell’atto di aggiudicazione che assorbe gli atti presupposti. Ha poi affrontato la questione dell’ordine di esame dei ricorsi reciprocamente escludenti, affermando che l’accoglimento del ricorso incidentale non paralizza l’esame di quello principale, permanendo l’interesse strumentale alla riedizione della gara. Il Collegio ha escluso che l’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 possa essere interpretato nel senso di circoscrivere il potere di annullamento in autotutela della gara entro i trenta giorni dalla valutazione delle offerte, trattandosi di disposizione che regola una fase diversa e che non elimina la possibilità di rinnovazione a seguito di un intervento giurisdizionale.
Nel merito, il giudice ha ritenuto fondato il ricorso principale laddove censurava l’offerta dell’aggiudicataria per la presentazione, in relazione ad alcune voci, di prodotti non equivalenti a quelli richiesti. In particolare, per il formaggio Edamer e per la mozzarella per pizza, l’offerta riguardava preparati alimentari a base di grassi vegetali, non commerciabili come formaggio o mozzarella; per la panna UHT, un preparato a base di acqua e grassi vegetali, non qualificabile come panna ai sensi del d.lgs. n. 109/1992. Tali difformità integrano un’offerta parziale che, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale, impone l’esclusione.
Il Tribunale ha, altresì, accolto il ricorso incidentale, rilevando che l’offerta della seconda classificata era, a sua volta, parziale per la proposta di un “salame tipo Napoli” in luogo del richiesto “Salame Napoli P.A.T.”, per la carenza della scheda tecnica della mozzarella per pizza e per la fornitura di mozzarella in bocconcini da 3 kg, anziché affettata in monoporzioni da 100 grammi. La diversità del bene offerto rispetto a quello richiesto, secondo la lex di gara, rende l’offerta incompleta e parziale, con conseguente obbligo di esclusione.
In conclusione, ravvisata la fondatezza di entrambi i gravami escludenti, il Tribunale ha annullato le offerte di entrambe le imprese e l’aggiudicazione, rimettendo alla stazione appaltante ogni valutazione sugli esiti della procedura. Le spese sono state compensate in ragione della simmetrica soccombenza.
Nota della Redazione
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