Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 31345 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente, pur dichiarando di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi nei termini dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, e a tale produzione non provveda neppure la parte controricorrente. Il vizio è rilevabile d’ufficio, attenendo a materia indisponibile di ordine pubblico processuale, e non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente. La cosiddetta prova di resistenza non preclude la declaratoria di improcedibilità, poiché essa è integrata solo quando la notificazione del ricorso si perfezioni, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. La deroga alla sospensione feriale dei termini opera senz’altro, per le opposizioni esecutive, anche nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione intrapresa dalla curatela fallimentare per un importo superiore a quello da esso ritenuto dovuto, invocando il combinato disposto degli artt. 752 e 1295 cod. civ. in ragione della pluralità di eredi del debitore originario. Il giudice di prime cure aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, rideterminando la somma dovuta.
Proposto gravame, la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, sul rilievo che la sospensione feriale dei termini non si applica alle cause e ai procedimenti di cui all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, tra cui rientrano le opposizioni esecutive. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. e l’applicabilità di due deroghe giurisprudenziali alla regola della sospensione feriale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, pur dovendo affrontare il merito della questione per escludere il superamento della prova di resistenza. La causa dell’improcedibilità risiede nella mancanza, agli atti del giudizio, della relata di notificazione della sentenza impugnata, il cui deposito è prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. Il ricorrente aveva depositato la sentenza, ma non la relata, e a tale produzione non aveva provveduto nemmeno la controricorrente.
La Corte ha escluso che possa operare la cosiddetta prova di resistenza, integrata solo quando la notificazione del ricorso si perfezioni, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, assicurando il collegamento tra data di pubblicazione e data di notificazione del ricorso. Nel caso concreto la notificazione del ricorso è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, con conseguente scadenza del termine breve già maturata.
Il Collegio ha inoltre precisato che il vizio è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia indisponibile di ordine pubblico processuale, e non è sanabile dalla non contestazione della controricorrente. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la declaratoria di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. non contrasta con l’art. 6 CEDU, integrando una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
Quanto alla questione oggetto del ricorso, la Corte ha ritenuto che nessuna delle due deroghe invocate dal ricorrente ricorra nella specie. La seconda evenienza — cessazione della contestazione sul credito e controversia limitata alle spese — è smentita dalla ricostruzione dei motivi di appello, con i quali il ricorrente aveva contestato la dichiarazione di parziale inefficacia dell’importo precettato e la misura del debito. La prima evenienza — proposizione di domanda diversa dall’accertamento negativo — è esclusa dal principio consolidato secondo cui il termine per impugnare la sentenza che decide l’opposizione non è soggetto a sospensione feriale neppure quando la sentenza abbia pronunciato sulla connessa domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..
Da ultimo la Corte ha confermato che la deroga per i procedimenti di cui all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario opera senz’altro anche nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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