Verbali ispettivi e prova dei fatti de relato: libera valutazione del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30163 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti. Per le altre circostanze accertate de relato o mediante ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, nemmeno di presunzione semplice: il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie. Il giudice può attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese agli ispettori nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo considerarle prova sufficiente in assenza di elementi contrari, con obbligo di adeguata motivazione. La valutazione delle prove e la scelta tra i mezzi istruttori costituiscono espressione della discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità come vizio della decisione.

Il Fatto

Una società cooperativa in liquidazione e il suo ex amministratore impugnavano davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, una cartella di pagamento e un’ordinanza ingiunzione emesse nei loro confronti, deducendo vizi formali, l’infondatezza delle pretese contributive, la prescrizione dei carichi e la riduzione delle sanzioni. Le due cause venivano riunite.

Il Tribunale rigettava le opposizioni e, su domanda riconvenzionale dell’INPS, condannava la cooperativa al pagamento di una somma a titolo di contributi evasi e sanzioni civili. La Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame, riducendo l’importo dovuto e le sanzioni civili, e confermava nel resto. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2699 e 2700 cod. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza avesse attribuito valore di piena prova al verbale unico di accertamento e notificazione degli ispettori. Il motivo è infondato perché travisa la motivazione: la Corte territoriale non si è affidata in via esclusiva al verbale, ma ha valorizzato una pluralità convergente di elementi istruttori, tra cui la documentazione acquisita, le dichiarazioni dei responsabili delle committenti e le stesse dichiarazioni confessorie dell’ex amministratore.

Il Collegio richiama l’indirizzo costante di legittimità. Già Cass. n. 9251 del 2010 ha affermato che i verbali dei funzionari previdenziali e dell’Ispettorato fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze il materiale è liberamente valutabile. Più di recente, Cass. n. 23252 del 2024 ha ribadito che per i fatti appresi de relato o tramite ispezione documentale la legge non attribuisce al verbale alcun valore precostituito, non potendosi addossare alla controparte l’onere della prova contraria. Cass. n. 10634 del 2025 ha aggiunto che le dichiarazioni rese agli ispettori possono assumere maggior rilievo di quelle raccolte in giudizio, ferma la necessità di adeguata motivazione.

La sentenza impugnata è conforme a tali principi: ha verificato il contenuto del verbale, ha valorizzato gli accertamenti condotti in via diretta sui libri, sulle scritture contabili e sui registri dei lavoratori, e ha aggiunto il proprio apprezzamento del restante materiale istruttorio. Non è ravvisabile alcuna violazione di legge.

Il secondo motivo, che denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancata ammissione della prova testimoniale, è inammissibile: senza indicare uno specifico fatto storico trascurato, si limita a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la questione relativa alla quantificazione della sanzione per i lavoratori impiegati in nero non risultava tra i motivi di gravame e il ricorso difetta di autosufficienza, non riportando le parti del verbale che descrivevano i comportamenti contestati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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