Sull’onere probatorio della titolarità del credito nella cessione in blocco (Cass. civ. Sez. 3 n. 21200 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., qualora la legittimazione attiva del cessionario sia contestata, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Tale onere è escluso o assorbito solo in presenza di un riconoscimento espresso del convenuto ovvero di difese incompatibili con la negazione della titolarità. La partecipazione alla procedura esecutiva presso terzi nella veste di legale rappresentante della società terza pignorata non integra un riconoscimento implicito della titolarità del credito da parte del debitore esecutato.
Il Fatto
Una società cessionaria, per il tramite della mandataria, conveniva in giudizio il debitore, fideiussore di una società poi fallita, e il di lui figlio, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di compravendita di un immobile tra gli stessi concluso successivamente all’emissione di un decreto ingiuntivo. Il Tribunale rigettava la domanda per mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, mentre la Corte d’Appello, riformando la sentenza, accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo che il contegno processuale delle parti in una precedente procedura esecutiva valesse come implicito riconoscimento della legittimazione dell’attrice.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, chiarisce che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione. Ne consegue che l’attore ha l’onere di allegarla e provarla, salvo che il convenuto non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, anche mediante lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità stessa.
La Corte precisa che l’onere probatorio del cessionario non è soddisfatto dalla mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, ma richiede la prova dell’inclusione del credito nella massa ceduta. Tale prova è necessaria proprio perché la contestazione della legittimazione non costituisce un’eccezione in senso stretto soggetta a decadenza, ma una mera difesa che può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva errato nel trarre un riconoscimento implicito della titolarità del credito dalla circostanza che il figlio del debitore avesse partecipato, senza eccezioni, alla procedura esecutiva presso terzi. Tale partecipazione, come rilevato dalla Suprema Corte, era avvenuta nella veste di legale rappresentante della società terza pignorata e non in proprio, essendo il debitore esecutato rimasto del tutto assente da quel procedimento. La corte distrettuale non si era avveduta di questa fondamentale distinzione di ruoli processuali.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame facendo applicazione del principio enunciato. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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