L’emendatio libelli non consente il mutamento dei fatti costitutivi della domanda (Cass. civ. Sez. 2 n. 1055 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce mutatio libelli non consentita, ai sensi degli artt. 183, sesto comma, e 112 c.p.c., la modificazione della domanda che introduce un autonomo fatto sopravvenuto, idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia. Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, tale da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente. In tema di spese processuali, la determinazione del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi previsti dalla legge.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente conveniva in giudizio i promittenti venditori per sentirne dichiarare l’inadempimento, per non aver consegnato i documenti necessari alla stipula del definitivo, e ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. Successivamente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la società modificava la domanda, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa o dell’oggetto o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, deducendo che la mancata consegna degli elaborati tecnici al Comune aveva determinato l’esito negativo della pratica edilizia.
Il Tribunale accoglieva la domanda di esecuzione specifica. La Corte d’appello, riformando la decisione, rigettava la domanda, ritenendo che la richiesta di nullità costituisse una domanda nuova, comunque infondata, e che la risoluzione fosse basata su un inadempimento diverso da quello originariamente dedotto. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, la S.C. ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di adottare un provvedimento necessario. Nella specie, la ricorrente aveva riconosciuto la valenza neutra dell’affermazione della Corte territoriale, che non aveva affrontato la doglianza relativa alla pretesa necessità dell’intervento in giudizio della controricorrente, qualificata come promessa del fatto del terzo.
Sul secondo motivo, la S.C. ha affrontato il tema centrale del thema decidendum: la distinzione tra emendatio e mutatio libelli. La trasformazione della domanda da adempimento a risoluzione e nullità, fondata su un fatto sopravvenuto e diverso — il diniego della sopraelevazione — introduce una pretesa nuova, basata su presupposti differenti da quelli dell’atto di citazione, che lamentava esclusivamente la mancata consegna dei documenti. Tale modifica non è consentita, in quanto altera l’oggetto sostanziale dell’azione, ponendo in essere una domanda nuova.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla liquidazione delle spese, ribadendo che la determinazione del compenso professionale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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