Improcedibilità del ricorso per rinuncia alla concessione demaniale (TAR Liguria n. 884 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarata dalla parte ricorrente con atto depositato prima dell’udienza di discussione, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. La dichiarazione di improcedibilità non richiede l’accertamento nel merito delle censure dedotte, né la verifica della fondatezza delle pretese azionate, essendo sufficiente la volontà della parte di non proseguire nel giudizio. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia, anche in assenza di soccombenza in senso tecnico, valorizzando la natura della vicenda e l’evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure, ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 21 dicembre 2022 recante l’atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime e gli atti conseguenti, tra cui la deliberazione n. 255 dell’1 dicembre 2023 sulla proroga tecnica al 31 dicembre 2024 e la deliberazione n. 47 dell’1 marzo 2024 recante i criteri per l’assentimento delle nuove concessioni.

Il ricorso, integrato da due distinti motivi aggiunti, è stato proposto anche nei confronti dell’Agenzia del demanio. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere alle domande avversarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto dell’atto depositato dalla società ricorrente in data 29 aprile 2026, con il quale è stata chiesta la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il TAR ha ritenuto che, alla luce di tale dichiarazione, non residuasse alcuna questione da esaminare nel merito, essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla definizione del giudizio. La sopravvenuta carenza d’interesse, quale causa di improcedibilità, non richiede infatti alcuna valutazione circa la fondatezza delle censure proposte, operando sulla base del solo dato oggettivo della cessazione dell’interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, non già in ragione dell’esito del giudizio, ma in considerazione della peculiarità della controversia, caratterizzata da un quadro normativo e amministrativo in evoluzione che ha giustificato l’originaria proposizione del ricorso e la successiva rinuncia alla prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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