Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo il fondo perequativo (TAR Sicilia n. 2218 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, che soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo. L’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse richiede invece una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Ne consegue che l’erogazione di risorse afferenti a un fondo perequativo, disposta senza alcuna modifica del budget originariamente assegnato e quindi senza radicale revisione degli atti impugnati, esclude la persistenza dell’interesse del ricorrente a una sentenza di merito e determina l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

Le ricorrenti — un operatore del settore della radiologia e della medicina nucleare e un ente esponente degli interessi di categoria — hanno impugnato il D.A. n. 643/2024, recante la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2024.

Secondo le ricorrenti, il decreto avrebbe penalizzato le branche presso cui opera l’operatore, distribuendo l’aggregato in proporzione alla media di produzione 2022-2023, senza considerare il piano del fabbisogno per la medicina nucleare e il limite di variazione negativa dell’1% per la radiologia, senza riservare l’aggregato provinciale ai soli residenti, e introducendo una clausola di salvaguardia con rinuncia alle azioni giudiziarie.

Costituitasi l’amministrazione regionale per il rigetto, le ricorrenti hanno successivamente rappresentato di aver ottenuto i maggiori importi attraverso l’accantonamento del fondo perequativo di cui all’art. 4 del D.A. impugnato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto la questione processuale, ricostruendo i confini tra i due istituti. Richiamando Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956, il Tribunale ribadisce che la cessazione della materia del contendere opera quando la successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, soddisfacendolo in modo pieno e irretrattabile.

La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone invece il verificarsi di una situazione del tutto nuova, che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR rileva che la liquidazione favorevole è intervenuta, come affermato dalla stessa parte ricorrente, mediante l’erogazione di risorse afferenti al fondo perequativo, senza che sia stato in alcun modo modificato il budget originariamente assegnato.

Manca dunque la radicale revisione degli atti impugnati in senso favorevole alle ricorrenti, che sola avrebbe potuto fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio osserva tuttavia che la sopravvenienza favorevole esclude la permanenza dell’interesse a una sentenza di merito, circostanza peraltro confermata dalla stessa parte con le memorie depositate in prossimità dell’udienza. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate tra le parti costituite, in ragione del complessivo andamento della vicenda, mentre non è luogo a provvedere nei confronti delle parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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