Obbligo del Comune di esibire lo stradario comunale, ove esistente (TAR Campania n. 3427 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, spetta a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata. L’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria valutazione sulla utilità o sulla proponibilità delle azioni giudiziali dell’istante. L’istanza deve riferirsi a documenti amministrativi esistenti e non può imporre un’attività di elaborazione dei dati. Di fronte a un’istanza di accesso, il Comune è tenuto, quale unica entità e a prescindere dalla ripartizione interna degli uffici, a esibire il documento richiesto ove esistente, oppure ad attestare espressamente la sua inesistenza: solo in quest’ultimo caso l’accesso non può essere ordinato, per difetto del suo oggetto.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo agricolo, ha presentato il 26.11.2025 un’istanza di accesso al Comune per ottenere copia dello stradario comunale e dei grafici con la perimetrazione di una via pubblica, al fine di delimitare la strada rispetto alla propria proprietà.

L’Ufficio Patrimonio, con nota del 12.01.2026, ha dichiarato la propria incompetenza, affermando di non detenere né gestire lo stradario e facendo salva la competenza dell’Ufficio Edilizia. Su questa istanza si è poi formato il diniego tacito ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La ricorrente ha quindi agito ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto all’accesso. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e per assenza dei presupposti dell’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo: l’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 riconosce l’accesso a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Richiama la giurisprudenza secondo cui i presupposti sono la legittimazione, la motivazione e l’interesse attuale e concreto, con un interesse serio e non emulativo.

Il diritto di accesso non è subordinato all’attualità dell’interesse ad agire in giudizio, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio. Ciò che compete all’amministrazione è la verifica dell’astratta inerenza del documento alla posizione dell’istante e degli scopi perseguiti. L’amministrazione non può invece subordinare l’accoglimento alla propria valutazione sulla proponibilità delle azioni giudiziali.

Nel caso concreto sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale: la ricorrente chiede lo stradario per delimitare i confini della via pubblica rispetto alla sua proprietà. Il Comune non ha riscontrato compiutamente l’istanza: l’Ufficio Patrimonio ha fatto salva la competenza dell’Ufficio Edilizia, che allo stato non è intervenuto, né l’Ente ha escluso l’esistenza del documento.

Il Collegio non condivide l’eccezione del Comune secondo cui l’istanza imporrebbe un’attività di elaborazione di atti e documenti. Richiama l’orientamento per cui l’istanza di accesso deve riferirsi a documenti già esistenti e non può imporre all’amministrazione un’attività complessa di ricerca ed elaborazione. La ricorrente ha però precisato di non sapere se lo stradario esista e che, in caso di inesistenza, sarebbe sufficiente una comunicazione dell’Ente.

Ne deriva l’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza e la fondatezza della domanda, con l’obbligo per il Comune, quale unica entità, indipendentemente dalla ripartizione degli uffici, di disvelare copia dello stradario, ove esistente. Il Collegio ricorda che, di fronte a una dichiarazione espressa di inesistenza di un atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, che sarebbe statuizione impossibile da eseguire. Il ricorso è quindi accolto in parte, con ordine di esibizione entro trenta giorni e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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