Sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla parte determina improcedibilità del ricorso (TAR Liguria n. 160 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal concorso indetto dal Comune di Sanremo per la copertura di due posti di Agente di Polizia municipale e locale. Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale n. 1669 del 27 aprile 2021 e gli atti presupposti con i quali non gli era stata riconosciuta la riserva dei posti prevista dagli artt. 1014, comma 4, e 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010, chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell’eventuale contratto di lavoro stipulato con il soggetto risultato vincitore.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva assunto dal Comune resistente nel profilo professionale per il quale aveva concorso. Con nota del 24 settembre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite. Il Comune di Sanremo concordava sulla richiesta di compensazione; il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, insisteva invece per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della controversia. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, che attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
A tal fine, il TAR richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1418 dell’8 febbraio 2023, secondo cui la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse provoca la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Stante l’espressa dichiarazione della parte ricorrente, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione tra tutte le parti, in considerazione dell’accordo tra ricorrente e Comune resistente e della circostanza che l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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