Carta del docente riconosciuta all’insegnante precaria in sede di ottemperanza (TAR Liguria n. 158 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato ha diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, per i periodi di servizio prestato. Qualora il Ministero non ottemperi al giudicato che abbia accertato tale diritto, il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e irroga la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, trattandosi di attività non meramente satisfattiva di obbligazioni pecuniarie.

Il Fatto

Una docente, titolare di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della carta elettronica del docente, nella misura di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al rilascio del titolo e all’erogazione della somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori.

Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguito il provvedimento, passato in giudicato, la docente proponeva ricorso per ottemperanza, contestando il mancato adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Il Ministero si costituiva in giudizio senza svolgere alcuna contestazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria, verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, ha ritenuto l’actio iudicati fondata. Il Ministero, costituitosi ma privo di contestazioni, non aveva assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sicché sussisteva l’inottemperanza.

Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione il compimento degli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo il rilascio della carta e l’accredito delle somme dovute. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.

Quanto all’astreinte, il Tribunale ne ha disposto l’irrogazione nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti, individuando il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione. Tale decorrenza è stata giustificata dalla necessità di un’attività aggiuntiva rispetto al semplice versamento di somme, consistente nell’emissione della carta elettronica intestata alla docente: solo da quel momento l’inerzia è infatti imputabile e sanzionabile.

La distinzione tra attività dovuta e obbligazione meramente pecuniaria ha orientato anche la determinazione del dies ad quem, coincidente con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Le spese di lite, liquidate forfettariamente in € 500,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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