Comunicazione antimafia vincolata e irrilevanza del contraddittorio procedimentale (TAR Sicilia n. 844 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 è atto amministrativo di natura autoritativa e di contenuto integralmente vincolato. Essa si limita ad attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto tassativamente previste dall’art. 67 cod. antimafia, senza alcun margine di valutazione in capo al Prefetto. L’assenza di discrezionalità esclude che il destinatario possa invocare le garanzie procedimentali dell’art. 92-bis cod. antimafia, che il legislatore riserva alla sola informazione antimafia interdittiva. Ne consegue che la comunicazione non richiede la previa comunicazione degli elementi sintomatici né la valorizzazione della condotta recente del soggetto, non potendo il Prefetto sindacare l’attualità del pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione interdittiva antimafia notificatagli dalla Prefettura ai sensi dell’art. 88, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 159/2011, unitamente al provvedimento di cancellazione dall’albo delle attività artigiane. I provvedimenti erano stati adottati su richiesta della Camera di Commercio competente.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 92 cod. antimafia, per mancato contraddittorio procedimentale, dell’art. 93, comma 7, per assenza delle garanzie procedimentali, e dell’art. 41 Cost., per lesione del principio di conservazione dell’attività produttiva. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo da una errata sovrapposizione tra comunicazione e informazione antimafia. Entrambi gli istituti sono definiti dall’art. 84 d.lgs. n. 159/2011, ma hanno natura profondamente diversa. La comunicazione si limita a “fotografare” una situazione di permeabilità mafiosa cristallizzata in un provvedimento giurisdizionale definitivo o in una sentenza di condanna, con contenuto vincolato e accertativo. L’informazione, invece, è atto discrezionale e attesta specifici elementi fattuali sintomatici di collegamenti con associazioni criminali.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente confermato tale distinzione, sottolineando che la comunicazione è priva di qualunque discrezionalità. Il Collegio richiama in tal senso Cons. Stato, sez. III, n. 2773 del 2019, C.G.A.R.S. n. 687 del 2024 e TAR Sicilia n. 151 del 2025. Anche la Corte costituzionale n. 178/2021 ha qualificato la comunicazione come “frutto di un’attività amministrativa vincolata, volta al mero accertamento delle cause di decadenza o divieto di cui all’art. 67 cod. antimafia”.

Nel caso concreto, la Prefettura, su richiesta della Camera di Commercio, ha acquisito il casellario giudiziale da cui è emersa a carico del ricorrente una misura ostativa ex art. 67 cod. antimafia, in assenza di pronuncia di riabilitazione. Il Prefetto non godeva dunque di alcun margine valutativo, dovendosi limitare a notiziare l’amministrazione richiedente dell’esistenza di una delle cause tassativamente previste, senza poter considerare l’attualità del pericolo né la condotta successiva del soggetto.

Quanto alle garanzie procedimentali, il Tribunale rileva che l’art. 92-bis cod. antimafia impone la comunicazione degli elementi sintomatici solo ove il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione interdittiva, non quando debba rilasciare, come nella specie, una comunicazione antimafia. All’assenza di discrezionalità corrisponde dunque l’irrilevanza della partecipazione procedimentale, secondo C.G.A.R.S. n. 588 del 2024. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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