Silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento: improcedibilità per difetto di interesse (TAR Lazio n. 129 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell’amministrazione determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., anche quando il provvedimento sopravvenuto sia parzialmente negativo per la posizione dell’interessato. Non può invece dichiararsi la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che presuppone la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente mediante il conseguimento in via amministrativa del bene della vita atteso. I profili di illegittimità del provvedimento sopravvenuto devono essere fatti valere con autonoma e tempestiva impugnazione, non potendo essere esaminati nel giudizio sul silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Albania, presentando apposita istanza. Non avendo ottenuto riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione, unitamente all’istanza di autotutela cui alla diffida, chiedendo la condanna a provvedere entro un termine determinato e la nomina di un commissario ad acta.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato un provvedimento conclusivo, subordinando l’equipollenza del titolo al superamento di misure compensative. Ha quindi eccepito la cessazione della materia del contendere ovvero l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente ha contestato tale esito, sostenendo che il provvedimento non soddisfa pienamente la sua pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della corretta qualificazione dell’esito del giudizio. Il ricorrente ha contestato la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che il sopravvenuto provvedimento del 7 gennaio 2025, prevedendo misure compensative, non integra il presupposto della piena soddisfazione dell’interesse richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

Il Tribunale ritiene che tale eccezione non possa essere condivisa. Il ricorso è un ricorso sul silenzio-inadempimento e l’amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, facendo così venir meno l’inerzia che ne costituiva il presupposto. Sussiste dunque la condizione prevista dall’art. 35, comma 1, cod. proc. amm. per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Collegio esclude invece che ricorra la cessata materia del contendere. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che essa può essere pronunciata solo quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Nel caso concreto il ricorrente non ha conseguito quel bene, essendo stata adottata una pronuncia parzialmente negativa per la sua posizione.

Il Tribunale rileva inoltre che i profili di illegittimità del provvedimento sopravvenuto avrebbero dovuto essere fatti valere mediante autonoma e tempestiva impugnazione, non risultando che il ricorrente vi abbia provveduto. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *