La SCIA consolidata preclude il terzo dalla sollecitazione dei poteri di verifica (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 318 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che intenda sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica, inibitori e repressivi dell’amministrazione su una SCIA ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 deve attivarsi entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, decorrenti dalla presentazione della segnalazione e non dal momento in cui abbia avuto conoscenza della lesività. Decorsi tali termini, la situazione giuridica del segnalante si consolida e si estingue l’interesse del terzo. L’atto di riscontro a una istanza di autotutela ha natura meramente ricognitiva e non è idoneo a riaprire termini già decorsi. L’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 presuppone la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, mentre l’ipotesi di cui al comma 2-bis richiede false rappresentazioni dei fatti accertate con sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
Il titolare di un pubblico esercizio adiacente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di esercizio dei poteri di verifica, inibitori e di autotutela su una SCIA presentata nel 2019 da una società per il subingresso nell’attività di somministrazione. Il ricorrente lamentava che la controinteressata esercitasse la somministrazione ai tavoli in assenza di servizi igienici per la clientela, anche disabile, e contestava la legittimità del diniego per violazione dell’art. 70 della l.r. FVG n. 29/2005, dell’art. 9-bis l.r. n. 44/1985 e per omesso preavviso di rigetto, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rammentando che i poteri di verifica sulla SCIA vanno esercitati entro sessanta giorni dalla segnalazione, ovvero, decorso tale termine, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, entro diciotto mesi dall’adozione del provvedimento. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2019, secondo cui i poteri sollecitabili dal terzo ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, sono gli stessi previsti dai commi precedenti, con la conseguenza che il termine per la sollecitazione decorre dalla presentazione della SCIA e non dalla conoscenza della lesività.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva avuto piena consapevolezza della presunta irregolarità sin dal luglio 2022, avendo presentato una segnalazione al Comune, senza poi impugnare tempestivamente gli atti di riscontro. La successiva istanza del 2024, reiterativa di precedenti richieste, non poteva riaprire termini ampiamente decorsi, né l’atto di riscontro – avente natura meramente ricognitiva – poteva essere considerato lesivo e autonomamente impugnabile per rimettere in discussione il consolidamento della SCIA.
Quanto all’art. 21-nonies, comma 2-bis, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’annullamento, non emergendo false rappresentazioni nella SCIA di subingresso, atteso che l’attività era già stata legittimamente esercitata dai precedenti titolari in assenza del servizio igienico. Il locale beneficiava, inoltre, dell’esenzione di cui all’art. 9-bis l.r. FVG n. 44/1985 per gli esercizi storici.
Il TAR ha infine dichiarato la manifesta irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, essendo i relativi poteri ormai esauriti. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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