Obbligo di motivare la scelta tra scorrimento della graduatoria e nuova procedura selettiva per incarichi dirigenziali sanitari (TAR Molise n. 362 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali, anche in ambito sanitario, quali atti di gestione del rapporto di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Diversamente, la contestazione della legittimità dell’atto di macro-organizzazione con cui l’Amministrazione decide di indire una nuova procedura selettiva, anziché scorrere una graduatoria vigente, è devoluta al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio del potere autoritativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo del candidato idoneo ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, l’Amministrazione sanitaria, pur non avendo un obbligo inderogabile di scorrimento, allorché la nuova selezione riguardi lo stesso identico profilo professionale della graduatoria vigente, è tenuta a motivare in modo congruo e adeguato le ragioni della scelta; in mancanza, il provvedimento di nuova indizione è illegittimo per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica dell’atto.
Il Fatto
Un dirigente medico dell’ASReM, collocatosi al secondo posto nella graduatoria finale di un avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, vedeva la prima classificata dimissionaria durante il periodo di prova. L’Amministrazione, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, conferiva incarichi temporanei di sostituzione ad altri dirigenti e indiceva una nuova procedura selettiva per la copertura del medesimo posto.
Il ricorrente impugnava gli atti di conferimento degli incarichi temporanei e la delibera di indizione della nuova selezione, deducendo la violazione dell’obbligo di attingere alla graduatoria ancora vigente e il difetto di motivazione del provvedimento. L’Amministrazione resisteva eccependo il difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente operato un’articolata ricognizione del riparto di giurisdizione in materia di incarichi dirigenziali nella sanità. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che il conferimento di incarico di direttore di struttura sanitaria complessa, in quanto atto di gestione del rapporto di lavoro e non di macro-organizzazione, è devoluto al giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle impugnative avverso i conferimenti degli incarichi temporanei di sostituzione ex art. 25, comma 3, CCNL Dirigenza Area Sanità 2019-2021.
Quanto alla delibera di indizione della nuova procedura, la Corte ha escluso la natura meramente idoneativa della selezione, rilevando che l’avviso pubblico, vincolando il Direttore generale alla nomina del candidato con il miglior punteggio, aveva dato vita a una procedura concorsuale a tutti gli effetti. In tale quadro, la contestazione della scelta di non scorrere la graduatoria vigente investe l’esercizio del potere organizzativo, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Sul merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure di carenza di motivazione e di sviamento. Pur riconoscendo che l’Amministrazione non ha un obbligo inderogabile di scorrimento, ha affermato che la scelta di indire una nuova selezione per il medesimo profilo professionale della graduatoria vigente richiede una motivazione congrua e adeguata. Nel caso di specie, la delibera impugnata si limitava a dare atto della vacanza del posto e della necessità di avviare la procedura, senza spiegare le ragioni per cui non si intendeva attingere alla graduatoria ancora efficace.
La Corte ha inoltre valorizzato l’impatto della novella di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 25/2025, convertito in legge n. 69/2025, che subordina l’autorizzazione a nuove procedure concorsuali all’avvenuta immissione in servizio dei vincitori delle graduatorie vigenti, salve comprovate esigenze organizzative motivate. Ha infine ravvisato uno sviamento dal fine pubblico nell’intera condotta dell’Amministrazione, orientata a evitare che il ricorrente potesse giovarsi della propria posizione in graduatoria, annullando la delibera di indizione della nuova procedura e compensando le spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.