Ipso iure declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di rinuncia implicita ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (TAR Puglia n. 396 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere all’esame del merito della controversia. L’istituto, riconducibile all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trova applicazione anche quando la manifestazione di volontà non si traduce in una formale rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., ma assume i caratteri di una rinuncia implicita all’azione. La regola è espressione del principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà di chi dichiari di non voler più coltivare il processo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio, aveva impugnato davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, la nota del 03.05.2021 e la determina del 29.04.2021 con cui gli era stato revocato il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, legge n. 104/92, nonché l’ordine di trasferimento d’autorità dalla sede di Taranto alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari. A sostegno del ricorso, aveva dedotto vizi di legittimità dei provvedimenti gravati, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio con memoria di forma e aveva successivamente depositato un rapporto informativo, contestando la fondatezza delle censure. Nel corso del giudizio, la situazione fattuale e processuale era mutata, tanto che il ricorrente, con atto depositato il 03.03.2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la portata della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, qualificandola come manifestazione di volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio. Ha quindi richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in presenza di una simile dichiarazione, il giudice non può esaminare il merito della controversia, ma deve pronunciare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sul principio dispositivo, che governa il processo amministrativo quanto all’iniziativa e alla persistenza dell’interesse alla tutela: la valutazione circa l’utilità concreta della pronuncia è rimessa alla parte, la quale può liberamente rinunciare all’azione quando ritenga esaurita la necessità di protezione giurisdizionale.

La Corte ha precisato che tale regola opera anche in assenza di una rinuncia formale: la dichiarazione di non avere più interesse, ancorché non configurata nei modi dell’art. 84 cod. proc. amm., integra gli estremi della carenza sopravvenuta di interesse e impone al giudice di arrestarsi, senza poter sindacare le ragioni della scelta della parte. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato l’improcedibilità del ricorso, valorizzando la circostanza che nessuna delle parti avesse prospettato profili di interesse pubblico o questioni di giurisdizione che imponessero una definizione nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi nella sopravvenuta cessazione della materia del contendere e nell’assenza di una soccombenza sostanziale. La pronuncia si chiude con l’ordine di esecuzione alla pubblica amministrazione, conformemente al disposto dell’art. 36 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *