Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di informativa antimafia liberatoria (TAR Puglia n. 394 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dall’interessato a seguito dell’adozione, nelle more del giudizio, di un’informazione antimafia liberatoria che sostituisce quella interdittiva impugnata, determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore turistico-alberghiero, ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto della Provincia di Lecce, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per contrastare il ricorso.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha tuttavia adottato nei confronti della medesima società un’informazione antimafia liberatoria, depositandola in giudizio. La società ricorrente, con atto difensivo del 14 gennaio 2026, ha allora dichiarato che, in considerazione delle nuove determinazioni, era venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, espressa dalla parte ricorrente con la memoria-istanza depositata prima della trattazione della causa, non lasciava margini di apprezzamento: al Tribunale non restava che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione si fonda sul principio generale del processo amministrativo per cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Nel caso di specie, la sopravvenienza era rappresentata dall’adozione dell’informazione antimafia liberatoria, che aveva eliminato l’effetto lesivo prodottosi con l’informazione interdittiva impugnata, facendo venir meno l’interesse strumentale alla decisione del ricorso.
Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite, valorizzando la peculiarità della controversia, il comportamento processuale della parte ricorrente e l’assenza di dichiarazioni in senso contrario da parte dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.