Cessazione della materia del contendere per riammissione in autotutela del concorrente escluso (TAR Lazio n. 6935 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. quando la stazione appaltante, nel corso del giudizio, provveda in autotutela alla riammissione alla procedura dell’operatore economico già escluso, prendendo atto delle pronunce giurisdizionali rese in favore di altri concorrenti per ragioni analoghe a quelle contestate. L’intervenuta riammissione determina il venire meno dell’interesse alla decisione, non essendo necessario verificare se la nuova valutazione dell’offerta sarà conforme ai parametri di legge. In tale evenienza l’amministrazione è comunque tenuta alla refusione delle spese di lite, poiché la soddisfazione della pretesa dell’operatore è avvenuta soltanto in corso di giudizio e la sua instaurazione è risultata necessaria.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con altra impresa, aveva impugnato gli atti con cui la stazione appaltante ne aveva disposto, per la seconda volta, l’esclusione per ritenuta anomalia dell’offerta dalla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione del verde e la pulizia degli spazi esterni di edifici di proprietà dell’ente.
A fondamento del ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente aveva dedotto plurimi vizi, contestando anche la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale nella riedizione della verifica di anomalia disposta a seguito dell’annullamento giurisdizionale operato dal TAR su una precedente esclusione.
La Motivazione della Corte
Nell’esame della domanda cautelare, la ricorrente e la stazione appaltante avevano concordemente chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere. L’ente, infatti, aveva provveduto in autotutela alla riammissione dell’operatore economico alla procedura, prendendo atto delle sentenze della stessa sezione rese a favore di altri due concorrenti, illegittimamente esclusi dalla medesima gara per ragioni analoghe a quelle oggetto di contestazione del presente giudizio.
Il TAR ha ritenuto che la riammissione disposta dall’amministrazione integrasse la piena soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente, con la conseguente sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio ha osservato che il venir meno dell’interesse rende superfluo l’esame delle censure dedotte, escludendo anche la necessità di prescrivere le modalità con le quali la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla rinnovata valutazione dell’anomalia. Tale richiesta, peraltro avanzata solo con la memoria non notificata, non poteva trovare ingresso nel giudizio.
Il Tribunale ha infine affermato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle spese della stazione appaltante, atteso che la soddisfazione della pretesa dell’operatore economico era intervenuta soltanto nel corso del giudizio e risultava pertanto necessaria l’instaurazione del processo per ottenere il bene della vita.
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Nota della Redazione
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