Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 449 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Provincia di Lecce dell’8 aprile 2021, con il quale è stata dichiarata esaurita nei suoi effetti la Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale n. 116 del 24.3.2016, integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, relativa ai lavori di ripascimento dell’arenile antistante il proprio stabilimento balneare.
La società ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi. Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato il 7 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla controversia, avendo avviato un nuovo procedimento volto ad ottenere le autorizzazioni necessarie.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere nel merito ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Tale regola trova fondamento nel principio dispositivo, che impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio ha inoltre rilevato la sussistenza di ragioni equitative per dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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