Concorso tra artt. 27 e 31 TU per abuso su area vincolata (TAR Lazio n. 8529 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I poteri attribuiti al Comune dagli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 non si escludono a vicenda ma concorrono: anche in presenza di un abuso insistente su area gravata da vincolo paesaggistico l’amministrazione può legittimamente attivare il procedimento di cui all’art. 31, ingiungendo la demolizione e fissando il termine per l’ottemperanza, anziché procedere direttamente ai sensi dell’art. 27, comma 2. La sanzione demolitoria costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato nell’esercizio del potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. La determinazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non è elemento essenziale dell’ordine di demolizione, dovendo essere effettuata nel successivo ed eventuale atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 157 del 13.05.2024, con cui il Comune di Velletri ingiungeva la demolizione di un intero immobile realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, già oggetto di precedenti ingiunzioni nel 2016. Il ricorrente deduceva che, insistendo l’abuso su area soggetta a vincolo di tutela, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina speciale di cui all’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e non quella generale dell’art. 31, censurando altresì la mancata indicazione nell’ordine dell’area da acquisire al patrimonio comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il primo motivo di ricorso privo di pregio, se non inammissibile per difetto di interesse. In presenza di un’opera abusiva, il Comune ha sempre l’obbligo di provvedere alla riduzione in pristino, essendo la sanzione demolitoria misura doverosa e vincolata. Tale obbligo opera a fortiori quando l’abuso insiste su area gravata da vincolo di tutela: l’amministrazione ha la facoltà di procedere direttamente alla demolizione ai sensi dell’art. 27, comma 2, oppure di ordinare che a ciò provveda il responsabile dell’abuso secondo la disciplina dell’art. 31.
La Corte ha chiarito che la differenza tra le due disposizioni è solo procedurale: nel primo caso il Comune procede all’immediata demolizione, nel secondo fissa il termine di 90 giorni per la spontanea esecuzione, decorso il quale si procede d’ufficio. Il potere di vigilanza di cui all’art. 27, comma 1, si configura come potere-dovere di carattere generale, da esercitarsi anche in presenza di opere prive di autorizzazione paesaggistica. L’ordinanza impugnata risulta quindi adottata nel doveroso esercizio di tale potere, facendo peraltro seguito a precedenti ingiunzioni relative allo stesso fabbricato.
Quanto al secondo motivo, la determinazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza, successivo e meramente eventuale rispetto all’ingiunzione di ripristino. Tale determinazione non è elemento essenziale dell’ordine di demolizione, il cui contenuto è individuato in relazione alla funzione tipica di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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