Obbligo di esecuzione del giudicato e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Basilicata n. 239 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per conseguire l’esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario. L’inerzia della pubblica amministrazione nell’adempiere al precetto giurisdizionale configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore. In caso di ulteriore inottemperanza nel termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, già parte vittoriosa dinanzi al Giudice di Pace, ha agito in ottemperanza avverso la Regione, rimasta inerte, per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza che aveva condannato l’ente al pagamento di determinate somme, incluse le spese di lite. La pronuncia, notificata in forma esecutiva, era divenuta irrevocabile. L’amministrazione non aveva tuttavia adempiuto, rendendo necessario l’intervento del giudice amministrativo per conseguire l’attuazione del comando giurisdizionale. La Regione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente ha configurato una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Sul punto, il Tribunale ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001.
Conseguentemente, è stato dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto, o un funzionario delegato, con il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è stato posto a carico dell’amministrazione e liquidato nella somma di euro 500,00.
Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.500,00 oltre accessori, specificando che tale importo include in modo omnicomprensivo le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.