Sospensione impropria per questione di legittimità costituzionale sull’art. 15 comma 7-bis d.lgs. 502/1992 (TAR Marche n. 940 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, la pendenza dinanzi alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992 – sollevata dal Consiglio di Stato in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede una procedura concorsuale – integra gli estremi della sospensione impropria “in senso lato” del giudizio. Tale sospensione, disposta ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., risponde all’esigenza di uniformità e di certezza dell’ordinamento, in quanto la decisione del Giudice delle leggi assume rilievo pregiudiziale anche per le controversie concernenti la nomina dei direttori di struttura complessa, sulle quali la giurisdizione è stata riconosciuta alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 3868 e 6970 del 2026). Con la sospensione, le parti sono onerate a presentare istanza di fissazione di udienza, a pena di estinzione, nel termine di novanta giorni di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.
Il Fatto
La controversia trae origine dal conferimento, da parte dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, dell’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Pediatria, all’esito di una procedura selettiva indetta con determina del Direttore Generale dell’Azienda. La ricorrente, candidata non vincitrice, ha impugnato gli atti della procedura, ivi inclusi i verbali della commissione di valutazione, le valutazioni espresse e la graduatoria finale, chiedendone l’annullamento. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla successiva determina di presa d’atto dell’esito positivo della verifica e di conferma dell’incarico in favore della candidata risultata vincitrice.
L’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR Marche, con ordinanza collegiale, aveva già disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione di giurisdizione rimessa alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale. Tale questione è stata decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sul presupposto della loro natura non concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche rileva che, nelle more del giudizio, la III Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost., nella parte in cui la norma non prevede una procedura concorsuale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. La questione è stata sollevata considerando come diritto vivente l’orientamento della Corte di Cassazione espresso dalle sentenze nn. 3868 e 6970 del 2026, che hanno radicato la giurisdizione del giudice ordinario proprio sul presupposto che le procedure non avessero natura concorsuale.
Il Collegio osserva che la decisione sulla questione di legittimità costituzionale assume evidente rilievo pregiudiziale anche nella presente controversia, trattandosi di una questione relativa alla nomina di un direttore di struttura complessa. La possibilità che la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il concorso potrebbe, infatti, incidere sulla stessa qualificazione della procedura e, conseguentemente, sulla giurisdizione e sul thema decidendum.
Il TAR, impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, ritiene pertanto di disporre la sospensione impropria “in senso lato” del giudizio, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., secondo i principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza 15 ottobre 2014, n. 28, e ribaditi dall’ordinanza 22 marzo 2024, n. 4. La sospensione è finalizzata ad attendere la pronuncia del Giudice delle leggi, evitando decisioni potenzialmente contrastanti con il futuro dictum costituzionale.
Conseguentemente, il Tribunale onera le parti a presentare, a pena di estinzione del processo, l’istanza di fissazione di udienza nel termine di novanta giorni di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato.
Nota della Redazione
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