Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 534 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice non può decidere il merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune ha differito i termini di scadenza delle concessioni. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti ha chiesto, previo accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto, il rilascio di nuovi titoli concessori comprensivi del rinnovo automatico alla scadenza.

Si sono costituiti il Comune, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del Demanio, chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio la società ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali di differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali, previo accertamento della qualificazione del rapporto. Le amministrazioni intimate si sono opposte. Con la memoria da ultimo depositata, la società ha evidenziato che, nelle more della trattazione, è venuto meno l’interesse all’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo: in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

La regola trova fondamento nel principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Sul punto la sentenza richiama Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033. Quanto alle spese di lite, il Collegio le compensa, considerando anche la non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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