Clausola del bando su requisito territoriale immediatamente escludente (TAR Lazio n. 14400 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di concorso che prescrivono requisiti di partecipazione e che impediscono ab origine l’ammissione del candidato alla procedura sono immediatamente impugnabili, in quanto idonee a determinare una lesione diretta, attuale e immediata della sfera giuridica del candidato. La mancata impugnazione della clausola nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione della lex specialis rende irricevibili le censure successivamente formulate avverso il provvedimento di esclusione, anche quando l’esclusione sia stata adottata solo all’esito delle verifiche sui requisiti dichiarati in domanda.
Il Fatto
La ricorrente, persona disabile iscritta negli elenchi del collocamento mirato presso il Centro per l’impiego di Catanzaro, partecipava al concorso pubblico riservato ai soggetti disabili indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’assunzione di 74 unità di personale, presentando domanda per l’ambito territoriale di Reggio Calabria. All’esito delle verifiche, l’Amministrazione ne disponeva l’esclusione per carenza del requisito di partecipazione di cui all’art. 1, comma 4, del bando, non essendo la candidata iscritta presso il servizio di collocamento mirato territorialmente competente per la provincia prescelta.
La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione unitamente al bando, alla direttiva applicativa e alla graduatoria, deducendo plurimi motivi di illegittimità, ivi inclusa la natura discriminatoria e sproporzionata del vincolo territoriale, nonché la violazione del favor disabilis e dei principi di uguaglianza e non discriminazione di matrice eurounitaria. Nel corso del giudizio venivano proposti plurimi motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti di scorrimento delle graduatorie e di convocazione dei vincitori, oltre a un’azione ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. in materia di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’opposizione della ricorrente alla definizione immediata del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., rilevando che l’eventuale dissenso della parte non assume carattere vincolante, dovendo il giudice verificare in concreto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma. Ha quindi ritenuto l’istruttoria completa, in quanto la controversia presentava un preliminare profilo di rito, logicamente pregiudiziale, concernente la tardività dell’impugnazione della clausola del bando.
Nel merito della questione di rito, il Tribunale ha osservato che l’art. 1, comma 4, del bando configurava chiaramente un requisito di partecipazione, richiedendo l’iscrizione negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato presente nel territorio provinciale per il quale si intendeva concorrere. Tale previsione, evidenziata graficamente in caratteri grassetti e collegata al modulo di domanda, presentava un contenuto immediatamente percepibile, rendendo evidente la centralità del requisito territoriale e la sua portata prescrittiva.
La Corte ha escluso che l’ammissione alla prova valga a neutralizzare il carattere immediatamente lesivo della clausola: la partecipazione alla procedura era avvenuta proprio in ragione della dichiarazione resa in domanda circa il possesso del requisito, rivelatosi poi insussistente all’esito dei controlli. Quanto alla prospettata unitarietà regionale del sistema del collocamento mirato calabrese, il Collegio l’ha ritenuta comunque infondata, non confrontandosi con il dato decisivo costituito dalla previsione del bando, che richiedeva espressamente l’iscrizione presso il servizio riferibile al corrispondente territorio provinciale.
In applicazione del consolidato orientamento secondo cui le clausole che prescrivono requisiti di partecipazione e impediscono ab origine l’ammissione sono immediatamente impugnabili, la mancata impugnazione della previsione nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando ha reso irricevibili le censure formulate avverso la clausola mediante l’impugnazione del provvedimento di esclusione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della controversia.
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