Accesso difensivo al nominativo del segnalante: necessaria specifica esigenza difensiva (TAR Lazio n. 10998 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, deve escludersi che sia sufficiente, nell’istanza di accesso, un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora da instaurare. L’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Il diritto alla riservatezza dell’autore della segnalazione non include il diritto all’anonimato, ma l’Amministrazione deve valutare le esigenze dei controinteressati, potendo la conoscenza del nominativo essere negata anche ove l’intento non sia mosso da effettive esigenze difensive ma da un intento ritorsivo.
Il Fatto
I ricorrenti avevano inviato alla Questura di Roma un’istanza di accesso, consegnata l’8 ottobre 2025, chiedendo di conoscere l’identità di chi aveva effettuato una segnalazione che aveva determinato l’intervento della Polizia di Stato presso la loro abitazione, nonché di estrarre copia dei relativi verbali. L’istanza era motivata dall’intento di intraprendere azioni legali contro l’autore della segnalazione, ritenuta priva di fondamento e fonte di nocumento per la vita quotidiana dei richiedenti.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, i ricorrenti avevano adito il TAR. L’Amministrazione si era costituita deducendo di aver fornito riscontro all’istanza il 31 ottobre 2025, inviato a mezzo raccomandata A/R, risultato però non consegnato per mancato ritiro. Il Tribunale aveva quindi ordinato un documentato riscontro, depositato dall’Amministrazione in data 6 marzo 2026 con il nominativo del segnalante omissato e la precisazione che nessuna denuncia era stata formalizzata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla constatazione che l’Amministrazione aveva in realtà fornito riscontro all’istanza di accesso, senza che i ricorrenti avessero mostrato interesse all’effettiva conoscenza dei documenti, essendo il plico raccomandato rimasto giacente e poi restituito al mittente per mancato ritiro.
Quanto alla richiesta del nominativo del segnalante, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il diritto alla riservatezza dell’autore della segnalazione non può estendersi fino a includere un diritto all’anonimato: chi sollecita l’intervento della pubblica amministrazione si espone rinunciando implicitamente alla propria riservatezza. Tuttavia, nel rapporto tra accesso difensivo e riservatezza, occorre considerare le esigenze dei controinteressati, che l’Amministrazione deve valutare in sede di accoglimento o diniego dell’istanza.
Il Collegio ha quindi richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 4/2021, secondo cui non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, essendo richiesto un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione finale da tutelare. Nel caso di specie, l’esigenza di conoscere il nominativo del segnalante non risultava adeguatamente specificata, apparendo l’istanza finalizzata prevalentemente a un’azione per violazione della privacy.
Il Tribunale ha infine evidenziato che l’intento di conoscere il nominativo del segnalante potrebbe non essere mosso da effettive esigenze difensive, bensì da un intento ritorsivo, certamente non tutelabile dall’ordinamento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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