Sospensione dell’esame per avvocato e nuova correzione della prova scritta da parte di altra Commissione (TAR Lombardia Ordinanza n. 747 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione giudicatrice dell’esame per avvocato è sindacabile dal giudice amministrativo sul piano dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo. I criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale delineano l’ambito entro il quale l’Amministrazione è obbligata a veicolare le valutazioni e tale aspetto è sindacabile. Il giudizio di insufficienza dell’elaborato che si esaurisce nella mera attribuzione del voto numerico, senza alcun riferimento ai criteri ministeriali predeterminati, è affetto da difetto di motivazione e da non adeguata istruttoria. In tal caso, il giudice può disporre la ricorrezione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, che operi in aderenza ai criteri già richiamati e in forma rigidamente anonima.
Il Fatto
Una candidata all’esame di abilitazione forense, sessione 2025, impugnava dinanzi al TAR Lombardia la comunicazione del giudizio negativo riportato nella prova scritta in materia penale e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. La ricorrente contestava il voto numerico attribuito dalla Commissione d’esame, deducendo che il giudizio non fosse sorretto da adeguata motivazione e non fosse riconducibile ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia. Chiedeva, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione della loro efficacia, al fine di ottenere una nuova correzione dell’elaborato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, muovendo dal presupposto che la discrezionalità tecnica della Commissione non sia sottratta al sindacato giurisdizionale. Detto sindacato si estende all’attendibilità delle operazioni tecniche, verificandone la coerenza con il criterio tecnico prescelto e la correttezza del procedimento applicativo, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
I nove criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale per l’esame di abilitazione configurano l’ambito vincolato entro cui l’Amministrazione deve esercitare il potere valutativo. Nel caso concreto, il giudizio negativo sulla prova scritta non è risultato oggettivamente riconducibile a tali criteri, esprimendo una non adeguata istruttoria e un difetto di motivazione.
Secondo il collegio, il giudizio di congruità e sufficienza della motivazione della valutazione dell’elaborato deve essere effettuato alla luce dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Nel caso di specie, la motivazione dell’insufficienza si esauriva nell’attribuzione del mero voto numerico, senza alcun riferimento ai criteri ministeriali predeterminati e resi noti alla ricorrente.
In tale contesto, il Tribunale ha disposto che l’Amministrazione provveda a una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata nella medesima ordinanza, garantendo la trasmissione dell’elaborato in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento al provvedimento cautelare. È stato fissato il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti per la rivalutazione, con trasmissione da effettuarsi entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. In caso di esito positivo, la prosecuzione dell’esame avverrà dinanzi alla Commissione originariamente competente.
Il collegio ha infine riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, stante la pendenza dell’esame, e ha compensato le spese della fase cautelare, fissando la discussione del merito alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.