Revoca patente e nuovo rilascio dopo il triennio senza necessità di riabilitazione (TAR Puglia n. 1074 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 3 dell’art. 120 cod. strada subordina il conseguimento di una nuova patente, dopo la revoca, al solo decorso di tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione o penale, senza richiedere alcun provvedimento riabilitativo. Il comma 1 del medesimo articolo, che pure richiama la riabilitazione, disciplina il primo rilascio e non la fattispecie successiva alla revoca, governata esclusivamente dai commi 2 e 3. Decorso il triennio, il Prefetto non può fondare il diniego del nulla osta sul mero difetto di riabilitazione, ma deve svolgere una specifica attività istruttoria sulle motivazioni prospettate dal richiedente, verificando le esigenze lavorative e le condizioni di salute. La revoca della patente opera su un piano amministrativo e non riveste funzione punitiva o dissuasiva dell’illecito penale.

Il Fatto

Nel 2011 la Prefettura revocava la patente di guida al ricorrente, ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno e sei mesi. Gli effetti della misura cessavano il 29 febbraio 2012.

Nell’ottobre 2023 il ricorrente chiedeva il nulla osta per conseguire un nuovo titolo abilitativo. Non risultando alcun provvedimento riabilitativo, la Prefettura esprimeva parere negativo e la Motorizzazione civile respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Puglia, che accoglieva la domanda cautelare con fissazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo osservando che l’art. 120, comma 1, cod. strada pone il divieto di conseguire la patente in capo ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi. Il comma 2 disciplina la revoca sopravvenuta e ne esclude l’adozione quando siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione della misura. Il comma 3 stabilisce che il destinatario della revoca non può conseguire una nuova patente prima di tre anni.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata richiamata dal TAR, il comma 3 va interpretato nel senso che subordina il nuovo rilascio al solo decorso del termine dalla cessazione della misura, senza richiamo a ulteriori circostanze e quindi al provvedimento riabilitativo. La distinzione è strutturale: solo il comma 1 esige la riabilitazione, perché il primo rilascio è fattispecie diversa dal nuovo conseguimento del titolo dopo la revoca. L’eventuale riabilitazione può rilevare per il rilascio anticipato, ma non costituisce condizione ulteriore una volta spirato il triennio.

Il Collegio ritiene che l’interpretazione restrittiva contrasti sia con il tenore letterale del comma 3, sia con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 27 maggio 2020. Viene inoltre ribadito che la revoca opera su piano strettamente amministrativo, quale constatazione dell’insussistenza dei requisiti morali, ed esula da funzioni punitive o retributive.

Nel caso concreto gli effetti della misura erano cessati nel 2012 e, fino alla decisione, il ricorrente non aveva commesso reati né era stato sottoposto ad altre misure, come attestato dal certificato penale e da quello dei carichi pendenti. Il diniego fondato sul mero difetto di riabilitazione è pertanto illegittimo.

Il TAR conclude che, spirato il triennio, il Prefetto deve compiere una specifica istruttoria sulle motivazioni del richiedente, verificando le esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna solidale delle amministrazioni alle spese liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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