Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’annullamento del medesimo provvedimento (TAR Calabria n. 230 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’annullamento del medesimo provvedimento impugnato, disposto con distinta pronuncia, determina improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta caducazione dell’atto elimina la utilità della decisione e assorbe ogni altra questione in rito. Le spese possono essere compensate quando particolari circostanze fattuali abbiano determinato la definizione del giudizio in rito.
Il Fatto
La ricorrente, una società operante nel settore socio-sanitario, aveva chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alla realizzazione di un Centro Semi Residenziale Autismo per venti prestazioni, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992. Il procedimento si era concluso con un parere di compatibilità regionale che riconosceva solo dieci delle prestazioni richieste.
La società ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale comunale, il parere regionale e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento nella parte in cui negavano la compatibilità delle restanti dieci prestazioni. Nel corso del giudizio è emerso che il medesimo provvedimento era già stato impugnato con un distinto ricorso, definito con pronuncia che lo ha integralmente annullato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’oggetto del presente giudizio coincide con quello di un separato ricorso, deciso con sentenza n. 217 del 02.02.2026, che ha annullato integralmente la determinazione impugnata.
Da tale rilievo il Tribunale ha fatto discendere l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Una volta caducato l’atto, infatti, viene meno l’utilità della pronuncia richiesta, poiché la parte ha già conseguito il risultato avuto di mira.
La decisione assorbe ogni altra questione in rito, senza esaminare nel merito i motivi articolati avverso il parere di compatibilità e gli atti presupposti. Il percorso argomentativo è lineare: la sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato priva il ricorrente dell’interesse a una decisione di annullamento.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra tutte le parti, valorizzando le particolari circostanze fattuali che hanno condotto alla definizione del giudizio in rito. Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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