Sei scatti stipendiali nel TFS anche per l’Arma dei Carabinieri (TAR Sicilia n. 2608 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al personale dell’Arma dei Carabinieri. La disposizione, ampliando gli incrementi premiali già disposti dall’art. 6 del medesimo decreto, si applica a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, in ragione del richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981 e dell’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare. Sulle somme dovute non si cumulano rivalutazione monetaria e interessi legali, operando il divieto di cumulo dettato dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, con condanna dell’amministrazione alla rideterminazione e alla liquidazione dell’indennità.
Costituitasi in giudizio, l’I.N.P.S. ha dichiarato di aver liquidato la maggiorazione richiesta a uno solo dei ricorrenti. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione pregiudiziale di rito, dichiarando la cessata materia del contendere limitatamente alla posizione del ricorrente che ha già ottenuto la prestazione. Per gli altri, la res litigiosa resta integra e il ricorso è esaminato nel merito, che il Tribunale ritiene fondato.
Il punto di partenza è l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce, ai fini del trattamento di fine servizio e del calcolo della base pensionabile, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio. Sul piano soggettivo la norma si rivolge al personale della Polizia di Stato, anche dei ruoli speciali, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata — Cons. Stato, sez. II, n. 2831 e n. 2833 del 2023 — il Tribunale osserva che l’art. 6 del medesimo decreto richiama l’art. 16 della legge n. 121/1981, il quale, nell’ambito delle forze di polizia, ricomprende anche l’Arma dei Carabinieri. Ne consegue l’applicabilità dell’incremento a tutte le forze di polizia, siano esse a ordinamento civile o militare.
Il Collegio valorizza poi il dato letterale dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che espressamente prevede la perdurante applicazione dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, disposizione qualificata come non innovativa dell’ordinamento (v. C.G.A.R.S. n. 1326, n. 1329 e n. 1331 del 2022).
Accertato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, il Tribunale dichiara il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione nella determinazione del trattamento di fine servizio. Quanto agli accessori, esclude la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, applicando il divieto di cumulo in materia di pubblico impiego sancito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che estende ai crediti di lavoro la regola già dettata per i crediti previdenziali dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Conseguentemente condanna l’I.N.P.S. alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e liquidazione della maggior somma, detratto quanto già corrisposto, oltre accessori di legge e spese del giudizio liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.