L’inerzia all’ordine di demolizione legittima la sanzione pecuniaria senza attendere l’appello (TAR Lazio n. 14411 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 costituisce una sanzione di natura afflittiva che consegue non alla commissione dell’abuso edilizio, ma alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, la quale configura un illecito amministrativo omissivo propter rem. Detta inottemperanza inizia con la notifica dell’ingiunzione a demolire e perdura fino all’esecuzione del ripristino, da parte dell’interessato o dell’autorità amministrativa in danno. Nessuna disposizione obbliga l’Amministrazione ad attendere l’esito del giudizio di appello proposto avverso la sentenza che ha confermato l’ordine di demolizione, atteso che la mera pendenza del gravame non sospende l’efficacia dell’ordine medesimo, in assenza di provvedimenti giurisdizionali cautelari.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire del 2019, le aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001. La ricorrente, proprietaria di un traliccio metallico su base in cemento, esponeva di avere impugnato l’ordinanza di demolizione e di essere in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado. Deduceva, inoltre, la risalenza nel tempo dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio respinge il ricorso, rilevando che la censura relativa alla necessità di attendere l’esito dell’appello è infondata. Il Collegio richiama la natura della sanzione, precisando che essa sanziona l’inerzia dell’interessato di fronte a un ordine di demolizione e non l’esecuzione dell’abuso, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023. Tale sanzione ha finalità dissuasiva e afflittiva, volta a stimolare il responsabile a eliminare le conseguenze dell’illecito edilizio.
Il Tribunale evidenzia, inoltre, che nessuna norma impone all’Amministrazione, nell’esercizio del potere vincolato, di attendere l’esito del ricorso avverso il presupposto ordine di demolizione. La pendenza dell’appello non determina l’illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione, soprattutto in assenza di provvedimenti giurisdizionali di sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione o della sentenza che ne ha acclarato la legittimità, mai richiesti dalla ricorrente. La circostanza che l’appello sia stato nel frattempo respinto dal Consiglio di Stato conferma la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
Quanto alla doglianza sulla risalenza dell’opera, il Collegio la reputa manifestamente infondata, in quanto ripetitiva di quella già respinta in primo grado. Richiamando le motivazioni della sentenza di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, il TAR ribadisce che la realizzazione di un traliccio su base in cemento armato costituisce una trasformazione permanente del suolo, che richiedeva il titolo edilizio anche in epoca antecedente. La misura demolitoria risulta quindi legittima, considerata l’abusività dell’opera sin dalla sua esecuzione, anche in relazione ai vincoli paesaggistico e sismico.
Il ricorso è pertanto respinto, con esonero dalle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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