Ottemperanza per carta docente: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3934 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda volta a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per la formazione professionale, qualora l’amministrazione sia rimasta inadempiente oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In caso di persistente inottemperanza, il tribunale amministrativo può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Il giudice del lavoro accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente al beneficio per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di 1.500,00 euro, oltre alle spese di lite.
La sentenza, notificata all’amministrazione in data 6 novembre 2025, passava in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 2 aprile 2026. Non essendo stato dato alcun adempimento da parte dell’amministrazione, decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire il giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava che la sentenza era stata notificata al Ministero a mezzo PEC in data 6 novembre 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio del 2 aprile 2026. Il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato in data 21 aprile 2026, risultando pertanto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, ai sensi del quale le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il collegio ha quindi disposto che l’amministrazione desse piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, ove anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale, quale organo ausiliario del giudice, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza, anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Con riguardo al compenso del commissario, il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non sarebbe stata dovuta alcuna liquidazione a tal titolo.
L’amministrazione soccombente è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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