Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 359 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente con memoria depositata prima dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia ha natura meramente processuale e non implica alcun accertamento sul merito delle censure. In presenza della dichiarazione della parte e della rimessione delle controparti al Collegio, la compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura in rito della decisione e dalla disponibilità manifestata dalle parti resistenti.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo immobiliare in cui è esercitata un’attività economica inserita dal Comune di Firenze nella categoria delle eccellenze storiche, aveva impugnato la nota con cui l’amministrazione ha comunicato i vincoli di non trasformazione previsti dal Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche storiche e tradizionali fiorentine, approvato con deliberazione n. 2018/C/00029 del 25.6.2018, unitamente alla scheda di rilevazione e al verbale della Commissione di valutazione.
Con motivi aggiunti la ricorrente aveva esteso l’impugnazione alla deliberazione della Giunta n. 2020/G/00025 del 28.1.2020 e alla nota del 13.2.2020, con cui l’inserimento nella categoria A della lista era stato disposto in via definitiva. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 24 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente prima dell’udienza pubblica del 5 febbraio 2026. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha introdotto il giudizio è sufficiente a fondare la pronuncia in rito, non emergendo dal testo alcun profilo di interesse ulteriore o di terzi che ne imponga l’esame nel merito.
Conseguentemente il Tribunale dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina i casi di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La statuizione opera unitariamente sul ricorso principale e sull’atto di motivi aggiunti, trattandosi di domande legate da un vincolo di dipendenza processuale.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che il Comune di Firenze e il controinteressato hanno preso atto della dichiarazione e si sono rimessi allo stesso per la determinazione. La compensazione integrale è disposta in ragione della natura in rito della pronuncia e della disponibilità manifestata dalle parti resistenti, secondo la facoltà riconosciuta al giudice amministrativo.
La sentenza è quindi pronunciata nei soli termini processuali indicati, senza alcun esame delle censure articolate con i mezzi di impugnazione, che restano assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.