Criteri procedura selettiva RTT e valutazione titoli (TAR Puglia n. 53 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata effettuazione della valutazione preliminare da parte della Commissione giudicatrice di una procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato in tenure track non è illegittima qualora il bando di concorso preveda, in conformità al regolamento di ateneo, che la valutazione preliminare non abbia luogo quando il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei, con ammissione diretta degli stessi alla discussione pubblica. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche effettuata dalla Commissione, quando non risulti affetta da manifesti errori, incongruenze o illogicità, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, potendo il giudice amministrativo esercitare solo un controllo estrinseco. Nell’attribuzione del punteggio per il dottorato di ricerca, la valutazione della pertinenza della tesi al settore scientifico-disciplinare concorsuale non è illogica laddove l’argomento della tesi stessa risulti riconducibile all’ambito disciplinare della declaratoria del settore, a prescindere dalla qualificazione formale del titolo.

Il Fatto

La ricorrente, terza classificata nella graduatoria di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track bandita dall’Università del Salento per il Dipartimento di Medicina Sperimentale nel settore scientifico-disciplinare MEDS06/A “Chirurgia generale”, impugnava gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La ricorrente contestava, in particolare, la mancata effettuazione della valutazione preliminare, la violazione dei criteri di cui al D.M. n. 243/2011, l’illegittima attribuzione del punteggio per il dottorato di ricerca conseguito dal candidato risultato vincitore e, più in generale, l’illogicità delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice. Si costituivano in giudizio l’Università e il controinteressato, vincitore della procedura, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi di gravame non apparissero, allo stato e prima facie, fondati, disattendendo le censure prospettate dalla ricorrente con riferimento ai diversi profili di illegittimità dedotti. Con riguardo alla dedotta violazione dei criteri di cui al D.M. n. 243/2011, il Collegio ha osservato che la valutazione preliminare non doveva essere effettuata, in quanto l’articolo 6 del bando di concorso espressamente prevedeva che “la valutazione preliminare non ha luogo ai candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei”. Tale previsione, ad avviso del Tribunale, risultava confermata dall’articolo 11, comma 6, del Regolamento di UniSalento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, il quale recepiva la medesima disciplina, rendendo legittima l’ammissione diretta dei candidati alla discussione pubblica.

Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza di manifesti errori, incongruenze e illogicità nelle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, rilevando che la scheda profilo allegata alla procedura selettiva recepiva i criteri generali di valutazione previsti dal Regolamento di ateneo, adottato con D.R. n. 948/2024, con ripartizione del punteggio complessivo tra titoli e pubblicazioni scientifiche rispettivamente fino a un massimo di 30 e di 70 punti. Quanto alla specifica censura concernente l’attribuzione del punteggio massimo di 18 punti per il dottorato di ricerca, il Collegio ha ritenuto non illogica la valutazione della Commissione, posto che la tesi di dottorato del candidato vincitore, avente ad oggetto l’estrazione di epatociti fetali come modello sperimentale per possibili applicazioni cliniche nel trattamento dell’insufficienza epatica terminale, appariva pertinente all’ambito chirurgico, come emergente dalla declaratoria del settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia generale.

Il TAR, pur non pronunciandosi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione, ha rilevato come la ricorrente, terza classificata, non avesse raggiunto il punteggio minimo sufficiente di 70 punti e non avesse prospettato elementi sufficienti a raggiungere un risultato utile nel rispetto degli atti indittivi della procedura selettiva. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, e il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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