Adesione Consip e avvio differito del servizio: no abuso della convenzione (TAR Toscana n. 363 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di adesione a convenzione Consip per servizi di facility management, l’atto aggiuntivo all’ordinativo principale di fornitura può essere emesso nella vigenza della convenzione, con efficacia differita dell’avvio del servizio anche a notevole distanza dalla cessazione della stessa. Il capitolato tecnico fissa un termine finale degli atti aggiuntivi, coincidente con la scadenza dell’ordinativo principale, ma non un termine iniziale; parimenti, l’obbligo di avvio entro 45, o al più 60, giorni riguarda l’ordinativo principale e non gli atti aggiuntivi. Le Gallerie degli Uffizi, quali uffici periferici dirigenziali di livello generale del Ministero della Cultura, rientrano tra le amministrazioni statali destinatarie dell’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, con conseguente insussistenza di un onere di specifica motivazione sulla convenienza dell’adesione.

Il Fatto

La ricorrente è affidataria del servizio di controllo accessi presso le Gallerie degli Uffizi, con contratto di durata quinquennale in scadenza al 30 giugno 2026 e facoltà di rinnovo biennale. Con pec del 6 maggio 2025 l’amministrazione le comunicava la volontà di aderire alla Convenzione Consip “Facility management Beni culturali” – Lotto 5, affidando il servizio, con decorrenza differita al 1° luglio 2026, al raggruppamento controinteressato. Le Gallerie precisavano di voler proseguire il rapporto con la ricorrente fino alla scadenza naturale.

La ricorrente impugnava la comunicazione, la delibera di adesione e gli atti conseguenti, deducendo l’illegittimità dell’adesione anticipata, l’inattualità della valutazione, il difetto di istruttoria e l’elusione delle regole concorrenziali. Con motivi aggiunti censurava la determina di estensione e il parziale diniego di accesso, chiedendo l’ostensione degli atti e il risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro convenzionale. L’atto aggiuntivo è stato emesso il 5 giugno 2025, quindi nel periodo di validità della convenzione, e riguarda il servizio d’interesse. Il differimento al 1° luglio 2026 si spiega con la vigenza del contratto con la ricorrente fino al 30 giugno 2026.

La censura di abuso della convenzione non regge. L’art. 4.2 del capitolato stabilisce che la durata degli atti aggiuntivi non può superare il termine di scadenza dell’ordinativo principale, ma non fissa un termine iniziale. L’art. 3.12 della Guida consente l’attivazione dei servizi “anche in tempi diversi”. Non sussiste quindi l’elusione della durata convenzionale.

Nemmeno è violato l’art. 5.5.5 del capitolato, che impone l’avvio entro 45 giorni dall’emissione dell’ordinativo, con possibile proroga non superiore a 60 giorni. La Corte rileva che la disposizione si riferisce all’ordinativo principale e non agli atti aggiuntivi.

Sul piano soggettivo, le Gallerie degli Uffizi sono un ufficio periferico dirigenziale di livello generale del Ministero della Cultura e rientrano tra le amministrazioni statali tenute, ai sensi dell’art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, ad aderire alle convenzioni Consip. La convenzione è stipulata per i servizi da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura di cui all’art. 101 d.Lgs. n. 42/2004, quindi anche per le Gallerie. Ne consegue che l’amministrazione non era tenuta ad autonoma motivazione sulla convenienza dell’adesione.

Quanto al set minimo di servizi, la delibera di adesione ha contemplato tutte le categorie richieste, secondo la modalità semplificata dell’art. 5.2 del capitolato, che ammette l’inizio differenziato dell’erogazione in funzione della scadenza dei contratti in essere. Il controllo accessi rientra tra gli “altri servizi operativi” di assistenza e supporto al pubblico. Le precedenti valutazioni su una diversa convenzione del 2019 sono irrilevanti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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