Compensazione prezzi e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 804 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la pretesa di compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo non attribuisce alla pubblica amministrazione alcun esercizio di potere pubblicistico, né una valutazione comparativa di interessi: esso è vincolato nell’an e ancorato a parametri oggettivi nel quantum, ossia i prezzari regionali aggiornati. L’amministrazione agisce, dunque, come contraente in posizione paritaria rispetto all’appaltatore, il quale è titolare di un diritto soggettivo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riassunzione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di un appalto pubblico, ha eseguito i lavori contrattuali. Nel corso dell’esecuzione, a causa dell’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, ha presentato istanza di compensazione ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, con riferimento alle lavorazioni contabilizzate in tre stati di avanzamento dei lavori, per un importo quantificato in € 36.402,60.
Con nota del novembre 2024 il Commissario ha rigettato la richiesta. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Riassunta la vicenda e respinta nel merito ogni altra doglianza, il Collegio si sofferma in via pregiudiziale sulla giurisdizione. Con ordinanza istruttoria il Tribunale aveva già assegnato alla ricorrente un termine per memorie su un possibile profilo di inammissibilità, che l’impresa ha contrastato invocando la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a..
Il Collegio ritiene superato l’orientamento richiamato dalla ricorrente. Aderisce invece al diverso indirizzo ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9568 del 4 dicembre 2025, che ha confermato il difetto di giurisdizione. In base all’art. 103, primo comma, Cost., la giurisdizione esclusiva presuppone che l’amministrazione agisca come autorità e che l’oggetto del contendere sia la contestazione dell’esercizio del potere, almeno in forma mediata o indiretta, non potendosi attribuire alla giurisdizione amministrativa campi d’azione in cui tale profilo sia assente.
La clausola legislativa di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 prescrive che lo stato di avanzamento dei lavori sia adottato applicando i prezzari aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali. Si tratta di un meccanismo automatico che non lascia margini di discrezionalità né sull’an né sul quantum, ancorato a parametri fissati dal legislatore. Esso non integra la revisione prezzi in senso stretto, ma una misura straordinaria e obbligatoria legata all’emergenza economica.
Assume rilievo decisivo l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3177 del 12 febbraio 2026, che ha escluso l’esistenza di un potere pubblicistico. L’operazione rifluisce in un atto paritetico di adeguamento, non in un provvedimento autoritativo, e l’amministrazione opera come contraente in posizione paritaria, con la conseguente giurisdizione ordinaria. Il Collegio distingue infine la fattispecie dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022, che rimette all’amministrazione la fissazione del contenuto della clausola revisionale e in cui è stata affermata la giurisdizione amministrativa.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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