Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Veneto n. 1347 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalle parti resistenti, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto dell’univoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame, con la conseguente definizione del giudizio senza esame nel merito. La compensazione integrale delle spese di lite è disposta in conformità all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., in presenza di una definizione del giudizio per ragioni sopravvenute e non riconducibili a un accertamento di fondatezza o infondatezza delle pretese.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Commissario Straordinario con cui erano stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di due accosti e di un terminal passeggeri presso il Canale Nord di Porto Marghera, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il ricorso era stato proposto anche avverso i progetti approvati e gli atti connessi, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che ne fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese. Tutte le parti resistenti hanno aderito alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in presenza della dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame e delle convergenti dichiarazioni di tutte le parti resistenti, non residuano margini per una pronuncia nel merito. La definizione del giudizio segue quindi il percorso tracciato dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo non procede all’esame delle censure, ma si limita a prendere atto della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, con declaratoria di improcedibilità.
Quanto alla regolamentazione delle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. La scelta riflette la natura della vicenda processuale, definita per ragioni sopravvenute e non per accertamento di torto o ragione, con il consenso di tutte le parti sulla regolamentazione delle spese.
La sentenza ordina altresì che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. La definizione del giudizio non comporta alcun esame della legittimità degli atti impugnati, che restano pertanto non scrutinati nel merito.
Nota della Redazione
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