Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 1334 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notificazione della copia attestata conforme del provvedimento presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mancanza di disponibilità di cassa o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti che avevano prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avevano ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione con i relativi importi.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, i ricorrenti hanno proposto tre distinti ricorsi per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’attivazione delle Carte con l’accredito delle somme e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei tre ricorsi, ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 70 cod. proc. amm., per connessione oggettiva, essendo le azioni rivolte all’attuazione di un’unica sentenza rimasta ineseguita, emessa previa riunione dei giudizi di merito.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il Collegio ha verificato la notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che attribuisce alle copie attestate conformi valore di titolo esecutivo senza formula esecutiva.
Accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e acquisito il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., il Tribunale ha ritenuto ragionevole desumere l’inerzia dell’Amministrazione.
Ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ordinando di attivare le Carte elettroniche e di versarvi gli importi del capo condannatorio. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Il Collegio ha precisato che il Commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, e che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione, non è stato liquidato alcun compenso. Le spese, liquidate con clausola di distrazione, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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