Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso straordinario bis (TAR Lazio n. 1725 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione. In presenza di una dichiarazione univoca della parte, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può che prendere atto del venir meno dell’interesse e pronunciare la relativa declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa la mancata integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza presidenziale.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti risultati non vincitori della procedura concorsuale straordinaria indetta con il bando di cui al decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, hanno impugnato gli atti della procedura, chiedendo la pubblicazione delle graduatorie di merito oltre il numero dei vincitori, ai fini dello scorrimento sino all’esaurimento.
Con ordinanza presidenziale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nel termine perentorio ivi indicato. L’anzidetta ordinanza è rimasta inadempiuta. Con atto depositato in data 22.1.2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio. Il Tribunale rileva che, a fronte della dichiarazione univoca della parte, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo del giudice amministrativo muove dal principio dispositivo, che attribuisce alla parte la titolarità dell’interesse azionato e, conseguentemente, la facoltà di dismetterlo. Il venir meno di tale interesse incide sulla stessa possibilità di pervenire a una decisione di merito, traducendosi in un difetto sopravvenuto della condizione dell’azione.
Il Collegio applica quindi l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità nelle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, “fermo restando la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 3, e 35, cod. proc. amm.“. Il richiamo è significativo: il Tribunale sceglie di fondare la decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse, lasciando sullo sfondo l’ulteriore profilo relativo all’integrazione del contraddittorio rimasta inadempiuta.
A sostegno della propria conclusione il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, citando Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813, a conferma della consolidata applicazione del principio in materia.
In ragione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti, il Tribunale dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. La sentenza viene dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con contestuale disposizione di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.