Cittadinanza: il diniego può fondarsi sui reati del figlio convivente (TAR Lazio n. 11311 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, la valutazione dell’Amministrazione circa l’effettiva integrazione dello straniero nella comunità nazionale non può limitarsi alla sola persona del richiedente, ma deve estendersi, in un’ottica di precauzione, al nucleo familiare convivente. I comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, quando si tratti di familiari conviventi, costituiscono elementi legittimamente valutabili ai fini del diniego, in quanto sintomatici del livello di integrazione dell’ambiente in cui l’istante vive. Tale estensione del giudizio non viola il principio della personalità della responsabilità penale, attesa la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo. La stabile integrazione sociale ed economica del richiedente rappresenta solo il prerequisito, necessario ma non sufficiente, per la concessione dello status, che postula altresì un giudizio prognostico favorevole circa la piena adesione ai valori costituzionali, senza ombre di inaffidabilità.
Il Fatto
La ricorrente presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Con decreto del 15 maggio 2024, l’Amministrazione respingeva la domanda, rilevando che il figlio convivente dell’istante era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Ferrara del 19 novembre 2020, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Avverso il diniego, la ricorrente insorgeva deducendo, da un lato, la lesione del momento partecipativo per la mancata valutazione delle osservazioni presentate in riscontro al preavviso di rigetto e, dall’altro, l’illegittimità della valutazione di merito per aver attribuito rilievo dirimente a una vicenda penale riguardante il figlio, nonostante l’istante fosse incensurata e socialmente integrata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato: la formula “atteso che non sono emersi nuovi utili elementi per una definizione favorevole del procedimento” dimostra che l’Amministrazione ha puntualmente valutato le osservazioni e la documentazione presentate, giungendo comunque a un giudizio negativo nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018 e n. 2660/2017) secondo cui la valutazione sull’integrazione dello straniero deve estendersi, sotto il profilo indiziario, al nucleo familiare, quale ambiente in cui si forma e si manifesta la personalità individuale. La natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione consente all’Amministrazione di considerare tutti gli aspetti indicativi dell’effettiva integrazione, inclusi i precedenti penali dei familiari conviventi.
La condanna del figlio, pronunciata quasi in concomitanza con la domanda di cittadinanza, non è stata ritenuta vetusta e riguarda reati lesivi di beni fondamentali come la sicurezza pubblica e la salute. Il Collegio ha inoltre evidenziato la concreta rilevanza della vicenda, considerato che, ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, i familiari conviventi di cittadini italiani non sono soggetti a espulsione: la concessione dello status avrebbe pertanto determinato benefici anche per il figlio. Quanto al principio della responsabilità personale, la Corte ha chiarito che il diniego non estende al richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dal familiare, ma si limita a esprimere un giudizio prognostico sulla complessiva affidabilità del nucleo familiare, in un’ottica di prevenzione di astratte situazioni di pericolosità sociale.
La stabile integrazione lavorativa, economica e sociale della ricorrente è stata infine qualificata come condizione ordinaria, mero prerequisito per il soggiorno legale e non elemento sufficiente per la concessione di uno status irrevocabile quale la cittadinanza, che presuppone l’assenza di qualsiasi dubbio o ombra di inaffidabilità circa la piena adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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