Improcedibile il ricorso edilizio se la variante elimina i manufatti contestati (TAR Lombardia n. 520 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il permesso di costruire per violazione delle distanze minime dal confine e tra pareti finestrate è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, prima della notifica del ricorso, la parte controinteressata abbia presentato una SCIA in variante che elimini in radice i manufatti oggetto di contestazione. La sopravvenuta eliminazione dei volumi sul fronte confinante priva il ricorrente di ogni utilità della pronuncia di annullamento, esaurendo l’interesse strumentale al rilascio di un nuovo titolo. Il venir meno delle opere contestate determina l’improcedibilità anche in relazione al diniego di annullamento in autotutela, che presuppone la persistente illegittimità del titolo edilizio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile residenziale confinante sul lato nord con il lotto della controinteressata, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un fabbricato monofamiliare con piscina e autorimessa pertinenziali. Lamentava tre profili di illegittimità: la piscina parzialmente interrata a circa 1,5 metri dal confine (invece dei 5 metri prescritti dall’art. 32.6 delle NTA), il terrapieno funzionale all’interramento in aderenza al muro di confine e lo sporto (gronda) a circa 3,50 metri dal confine, con asserita violazione anche della distanza di 10 metri tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 1444/1968.
Unitamente al titolo edilizio era stata impugnata la nota con cui il Comune aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela, sul rilievo che le quote erano provvisorie e che la controinteressata aveva già rinunciato alla piscina in lato nord. Entrambe le parti resistenti hanno eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto le eccezioni in rito, rilevando che la controinteressata — già all’atto della comunicazione di avvio dei lavori — ha presentato una SCIA in variante con cui ha previsto lo spostamento della piscina sul lato sud, fronte strada, e l’eliminazione dello sporto del fabbricato. Tali modifiche progettuali sono state riconosciute dalla stessa parte ricorrente in memoria di replica.
L’eliminazione della piscina in lato nord ha fatto venir meno anche la necessità del terrapieno che ne consentiva l’interramento, con conseguente venir meno di ogni criticità relativa al rispetto delle distanze dal confine. La circostanza si evince dalla tavola di progetto in variante e dalla documentazione fotografica aggiornata alla data di presentazione della variante.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il mero terrapieno, non più destinato ad ospitare costruzioni interrate, non rileva di per sé ai fini del rispetto della distanza minima dai confini, poiché quest’ultima concerne unicamente la superficie coperta realizzata sul fondo confinante, ai sensi dell’art. 19.5 delle NTA.
In definitiva, le modifiche progettuali hanno eliminato in radice l’esistenza di manufatti sul fronte confinante con la proprietà del ricorrente, superando ogni profilo di asserita illegittimità del titolo edilizio in relazione alla dedotta violazione delle distanze minime dal confine e tra pareti finestrate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della vicenda e della circostanza che già prima dell’introduzione del giudizio l’amministrazione aveva comunicato al ricorrente la rinuncia manifestata dalla controinteressata.
Nota della Redazione
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