Obblighi di bonifica amianto: ordine al socio accomandante annullato per difetto di istruttoria (TAR Veneto n. 1651 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dell’amianto, vanno distinte le tipologie di obblighi imposti dalla normativa di settore: gli obblighi di controllo e di manutenzione gravano su chi attualmente detiene o utilizza il bene, mentre gli obblighi di intervento e di bonifica gravano sul proprietario. Ne consegue che, per legittimamente destinare un soggetto a tali provvedimenti, è necessaria una puntuale verifica del suo concreto rapporto con il bene. La mera qualifica di socio accomandante, per definizione normativa priva di poteri gestori e di rappresentanza verso i terzi, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per l’occupazione del bene da parte della società, neppure in presenza del pagamento di indennità di occupazione in qualità di erede in un contesto transattivo.
Il Fatto
La controversia riguarda un compendio demaniale stato, concesso dal 1949 fino al 1978 e successivamente occupato di fatto. Una porzione era stata data in comodato nel 1990 a una ditta, poi trasformata in società in accomandita semplice. Il ricorrente, socio accomandante dal 2014, alla morte del padre aveva avviato un’interlocuzione con l’Agenzia del Demanio, offrendosi, in chiave transattiva e con declinatoria di ogni responsabilità, di adoperarsi per la regolarizzazione della porzione occupata dalla società.
In seguito a sopralluoghi congiunti che accertavano la presenza di lastre in presunto cemento-amianto, il Comune di Venezia avviava il procedimento e notificava al ricorrente, unitamente ad altri soggetti, l’ordine di adottare un piano di manutenzione e controllo o, in alternativa, di eseguire i lavori di bonifica. Dopo un periodo di sospensione, il Comune confermava l’ordine limitatamente alla porzione già occupata dalla società.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di estraneità al giudizio sollevata dall’Agenzia del Demanio, in quanto i provvedimenti impugnati erano stati adottati esclusivamente dal Comune di Venezia, che ne era l’unico autore. La partecipazione all’istruttoria non rende l’Agenzia parte necessaria del giudizio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui vanno distinti gli obblighi di controllo e manutenzione, gravanti su chi attualmente detiene o utilizza il bene, dagli obblighi di intervento e bonifica, gravanti sul proprietario. Applicando tale principio, il TAR ha rilevato che il Comune ha agito senza la necessaria istruttoria: il provvedimento si è limitato a definire il ricorrente come “occupante” e “utilizzatore sine titulo” senza specificare il titolo o il fondamento concreto di tale qualificazione, ignorando le osservazioni presentate dal diretto interessato.
Il successivo provvedimento di conferma non ha colmato la lacuna, continuando ad equiparare la posizione della società a quella della persona fisica, senza prendere posizione sul fatto che il ricorrente era socio accomandante dal 2014, senza ruoli di amministrazione o rappresentanza. La Corte ha precisato che tale ruolo, per definizione normativa, è privo di poteri gestori e di rappresentanza verso i terzi e ha giudicato non persuasive le difese del Comune volte a fondare la responsabilità sulla qualità di socio e sul pagamento di debiti pregressi in un contesto transattivo.
In conclusione, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e violazione degli obblighi partecipativi, ferma restando la facoltà del Comune di rideterminarsi qualora emerga un quadro fattuale comprovante l’attuale detenzione o il possesso del bene da parte del ricorrente.
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Nota della Redazione
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