Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio espropriativo (TAR Marche n. 454 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non è titolare di un potere d’ufficio di sindacato sull’interesse ad agire, né può sostituirsi alla parte nella relativa valutazione. Ne deriva che, quando sopravvenga una modifica del progetto esecutivo che elimini l’interesse del ricorrente alla coltivazione del gravame, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., con compensazione delle spese quando la modifica sia espressione della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’annullamento, in parte qua, della delibera di Giunta comunale con cui erano stati approvati il progetto definitivo di una rete di mobilità ciclistica, l’asservimento coattivo di terreni di proprietà privata e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché della successiva delibera con cui l’amministrazione aveva rettificato un errore materiale nei piani particellari e della nota dirigenziale di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo.
Il Comune si costituiva in giudizio. In prossimità dell’udienza, l’amministrazione depositava una nuova delibera di riapprovazione del progetto esecutivo, per lieve modifica del tracciato, con individuazione di un percorso alternativo insistente su particelle di terzi. Il ricorrente, preso atto della modifica, dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il ricorso è stato proposto avverso atti di approvazione del progetto e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il cui oggetto è la proprietà fondiaria del ricorrente. Sulla base di tale presupposto, la successiva riapprovazione del progetto esecutivo, con l’individuazione di un percorso alternativo insistente su particelle appartenenti ad altri proprietari, incide direttamente sull’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
La Corte afferma che il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente, richiamando in tal senso una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859 e Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.2007, n. 5832. Su questa linea, il ricorrente, sino a quando la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può pertanto rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, come puntualizzato da Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695 e Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257.
Ne consegue che, nella specie, non resta che prendere atto del venir meno dell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Sul piano processuale, il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio, valorizzando il fatto che la sopravvenuta modifica del tracciato risulta motivata da una rivalutazione dell’interesse pubblico, resa nell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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