Sopravvenuta carenza di interesse: il TAR dichiara improcedibile il ricorso avverso il diniego di nomina a guardia giurata particolare (TAR Lombardia n. 3543 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte tramite il proprio difensore, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il giudice deve prendere atto della volontà della parte di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica azionata, restando irrilevante l’opposizione della controparte o la contestazione delle conseguenze processuali. In tali casi, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite della fase di merito, ferma l’irripetibilità delle spese della fase cautelare.

Il Fatto

Un istituto di vigilanza chiedeva alla Prefettura l’approvazione della nomina a guardia giurata particolare di un soggetto, il quale aveva in precedenza rinunciato ad analoghe assunzioni. La Prefettura, ritenuto il soggetto non affidabile ai sensi dell’art. 138 TULPS, rigettava l’istanza. L’interessato impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità del diniego per carenza di elementi concreti su cui fondare il giudizio di inaffidabilità.

La Sezione accoglieva l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato respingeva l’appello del Ministero dell’Interno. Nel corso del giudizio di merito, il ricorrente otteneva l’approvazione della nomina e veniva assunto dall’istituto di vigilanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che la difesa del ricorrente, all’udienza pubblica, aveva dichiarato la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, essendo nel frattempo intervenuta l’approvazione prefettizia della nomina e l’assunzione. Il Collegio ha quindi preso atto della dichiarazione, pronunciando l’improcedibilità del ricorso.

Il giudice ha precisato che il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che consente alla parte di disporre degli interessi sostanziali per cui chiede tutela. Ne consegue che, di fronte a una dichiarazione rituale del difensore, il giudice non può che rilevare la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., a nulla rilevando l’eventuale opposizione della controparte.

La pronuncia di rito, adottata in ragione della chiusura del giudizio e della peculiarità della controversia, ha determinato la compensazione delle spese della fase di merito, con conferma dell’irripetibilità di quelle della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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