Assegnazione temporanea del dipendente di polizia e motivazione del diniego (TAR Lombardia n. 678 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 richiede esigenze di organico o di servizio effettive e verificabili, ma non postula la prova di scoperture qualificate né di esigenze particolarmente gravi. L’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 ha rimesso la valutazione a un bilanciamento tra tutela dell’unità familiare e interessi dell’amministrazione, entrambi di rilievo costituzionale. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione, ma è tenuto al controllo di ragionevolezza e di effettività della motivazione. Il diniego è legittimo quando la sede di destinazione non presenti un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e la sede di servizio versi in una condizione di organico sfavorevole.

Il Fatto

Una agente della Polizia di Stato, in servizio presso una Questura, ha chiesto al Ministero dell’Interno l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso il Commissariato di pubblica sicurezza di un’altra sede. L’amministrazione ha rigettato l’istanza con provvedimento notificato, ritenendo insussistenti le condizioni di organico.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, contestando l’assenza di dimostrazione dell’insussistenza di un posto vacante e la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a tutela dell’interesse del minore all’unità del nucleo familiare. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio, accolta la domanda cautelare, ha disposto incombenti istruttori per acquisire i dati sull’organico delle sedi interessate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale. La Sezione aveva in precedenza aderito all’orientamento che esigeva, anche nel vigente assetto normativo, l’indicazione di scoperture di organico o di esigenze di servizio particolarmente gravi, commisurate al rilievo costituzionale dei valori tutelati, con conseguente sindacato penetrante del giudice sull’adeguatezza delle ragioni ostative. Tale impostazione è stata superata dal Cons. Stato, II, 31.1.2025, n. 761, che ha ritenuto quella lettura priva di fondamento nel diritto positivo.

Il Tribunale aderisce al nuovo orientamento, ritenendolo coerente, sul piano sistematico e letterale, con l’intervento del Legislatore del 2019. L’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 ha introdotto un regime più equilibrato tra le esigenze delle amministrazioni preposte a compiti di polizia, difesa territoriale e ordine pubblico e la tutela dell’unità familiare in presenza di neonati. Si tratta di beni che ricevono pari dignità dalla Carta costituzionale.

Ne discende che la decisione del datore di lavoro non può essere sbilanciata a priori a favore del lavoratore, ma deve trovare composizione nella verifica del rapporto tra beneficio e disservizio generato dall’assegnazione. Il controllo giudiziale resta circoscritto alla ragionevolezza delle valutazioni amministrative, senza scivolamento nel merito.

Applicando tali principi, il Collegio esamina i dati acquisiti. La Questura di servizio presentava un esubero nel ruolo di appartenenza del 21% e una scopertura del 12% nell’organico complessivo; la sede richiesta registrava un esubero del 29% nello stesso ruolo e una scopertura del 4%. Risulta così corroborata la tesi del Ministero: da un lato manca nella sede di destinazione un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, dall’altro sussistono le esigenze di organico rappresentate. Le esigenze di servizio non sono manifestamente irragionevoli, trattandosi di sede che presidia un bacino di utenza particolarmente delicato e necessita della massima copertura possibile, con valutazione di merito non sindacabile.

Non incide, infine, la doglianza sull’omessa risposta in ordine ad altre sedi facenti capo alla Questura. L’istanza era diretta a una sede ben identificata, dove peraltro l’interessata era già stata aggregata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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