Revoca del nulla osta al lavoro subordinato: il preavviso è atto endoprocedimentale (TAR Puglia n. 381 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di revoca del nulla osta al lavoro subordinato costituisce atto endoprocedimentale, non avente natura lesiva immediata. In sede di sospensione cautelare, l’istanza non può essere accolta quando non risultano elementi sufficienti a confutare l’assenza dei presupposti per un positivo riscontro dell’istanza stessa. La valutazione demandata al giudice amministrativo in fase cautelare si caratterizza per la sommaria delibazione, incentrata sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, senza che possa sovrapporsi al merito della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 30.03.2026, unitamente al presupposto parere ostativo della Questura, chiedendone la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti del 17.06.2026, la medesima società contestava anche il successivo preavviso di revoca del 27.05.2026, emesso dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Le Amministrazioni resistenti — Ministero dell’Interno, Prefettura e Questura — si costituivano in giudizio, depositando relazione e documenti a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, in sede di camera di consiglio del 07.07.2026, ha ritenuto che, alla sommaria delibazione tipica della fase cautelare, non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Il Collegio ha preliminarmente qualificato il preavviso di revoca impugnato come atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo, in quanto funzionale all’instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Quanto al merito della vicenda, il Tribunale ha valorizzato la relazione depositata dalla difesa erariale, dalla quale emergeva che, a seguito dei certificati del casellario e dei carichi acquisiti, la Prefettura aveva comunque decretato la revoca del nulla osta, dando comunicazione al difensore del ricorrente in data 08.05.2026. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere non sufficientemente fondate le doglianze attoree, non risultando elementi utili a confutare l’assenza dei presupposti per un positivo riscontro dell’istanza.

La valutazione si è pertanto risolta in una pronuncia di segno negativo, non emergendo, in questa fase, profili di fumus boni iuris favorevoli alla società ricorrente. Il Tribunale ha compensato le spese della fase cautelare, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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