Ricorso avverso il silenzio improcedibile per sopravvenuto provvedimento (TAR Veneto n. 821 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione sull’istanza che le è stata presentata. La condanna a provvedere presuppone che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse del privato istante. Trattandosi di condizione dell’azione, essa deve persistere fino alla decisione. L’emanazione di un provvedimento esplicito, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia e rende il ricorso inammissibile, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se interviene nelle more del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza presentata in data 13 marzo 2025, volta a ottenere l’esercizio dei poteri di verifica in ordine a una SCIA in sanatoria presentata da terzi, con conseguente ordine di provvedere entro trenta giorni.
Si sono costituiti per resistere il Ministero della Cultura e il Comune. L’amministrazione comunale ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo fornito un riscontro esplicito e motivato all’istanza con nota del 17 febbraio 2026. Il ricorrente non ha replicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’ente competente a provvedere sull’istanza, nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo in materia edilizia, è il Comune resistente, come evidenziato anche dalla difesa ministeriale. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza né ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio applica il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio sul silenzio-inadempimento ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione e la condanna presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia.
La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 2660 del 2018 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1502 del 2016, oltre a ulteriori precedenti conformi, nonché TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 2254 del 2026.
Ne deriva che l’emanazione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza, anche non satisfattivo, interrompe l’inerzia e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite in considerazione dell’evoluzione e dell’esito del contenzioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.